Art. 10 Inserimento di nuovi fertilizzanti e modifiche degli allegati 1. All'inserimento di nuovi concimi nazionali, ammendanti, correttivi, substrati di coltura, matrici organiche, prodotti ad azione specifica, rispettivamente negli allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6, alla definizione di nuovi tipi di fertilizzanti ed alle altre modifiche degli allegati 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all'articolo 9. 2. La domanda di inserimento di nuovi prodotti o la richiesta di definizione di nuovi tipi deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, corredata della necessaria documentazione tecnica, di cui all'allegato 10, nonche' della specifica indicazione dei metodi di analisi. I metodi di analisi presentati a corredo della domanda devono essere esaminati dalla Commissione di cui all'articolo 44 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, al fine di verificarne l'applicabilita' al prodotto in corso di inserimento ed iniziare o meno l'attivita' necessaria per la successiva ufficializzazione.
Note all'art. 10: - Per l'art. 44 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, si veda nelle note all'articolo 6.