Art. 10 
 
 
                 Inserimento di nuovi fertilizzanti 
                     e modifiche degli allegati 
 
  1.  All'inserimento  di  nuovi   concimi   nazionali,   ammendanti,
correttivi, substrati di  coltura,  matrici  organiche,  prodotti  ad
azione specifica, rispettivamente negli allegati 1, 2, 3, 4, 5  e  6,
alla definizione  di  nuovi  tipi  di  fertilizzanti  ed  alle  altre
modifiche degli allegati 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 si provvede con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
previo   parere   della   Commissione   tecnico-consultiva   per    i
fertilizzanti di cui all'articolo 9. 
  2. La domanda di inserimento di nuovi prodotti o  la  richiesta  di
definizione di nuovi tipi deve essere inoltrata  al  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali, corredata della necessaria
documentazione  tecnica,  di  cui  all'allegato  10,  nonche'   della
specifica indicazione dei metodi di  analisi.  I  metodi  di  analisi
presentati a corredo della  domanda  devono  essere  esaminati  dalla
Commissione di cui all'articolo 44 della legge 20 febbraio  2006,  n.
82, al fine di verificarne l'applicabilita' al prodotto in  corso  di
inserimento  ed  iniziare  o  meno  l'attivita'  necessaria  per   la
successiva ufficializzazione. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Per l'art. 44 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, si
          veda nelle note all'articolo 6.