Art. 11 
 
 
                         Misure di controllo 
 
  1. L'attivita' di vigilanza  sull'applicazione  delle  disposizioni
del presente decreto e' esercitata dal Dipartimento  dell'ispettorato
centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agro-alimentari del Ministero delle politiche agricole  alimentari  e
forestali  e,  secondo  i  principi  dello  sportello  unico  di  cui
all'articolo 4, comma 58, della  legge  24  dicembre  2003,  n.  350,
dall'Agenzia delle dogane  che  accerta  le  violazioni  al  presente
decreto,  esercitando  i  poteri  e  le   facolta'   attribuiti   dal
regolamento (CEE) n. 2913 del Consiglio, del  12  ottobre  1992,  che
istituisce un codice doganale comunitario e  dal  testo  unico  delle
disposizioni legislative in materia doganale, approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (TULD). A tale
fine, il Dipartimento dell'ispettorato centrale  della  tutela  della
qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e l'Agenzia
delle dogane utilizzano le risorse umane, finanziarie  e  strumentali
disponibili a legislazione vigente. 
  2. All'accertamento delle violazioni si applicano  le  disposizioni
di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le  relative  norme  di
attuazione. 
 
          Note all'art. 11: 
              - L'articolo 4, comma 58, della legge 24 dicembre 2003,
          n. 350, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  27  dicembre
          2003, n. 299, S.O., cosi' recita: 
              «58. Ferme tutte le competenze di legge,  lo  sportello
          unico doganale concentra tutte le istanze inviate anche  in
          via telematica dagli  operatori  interessati  e  inoltra  i
          dati, cosi' raccolti, alle amministrazioni interessate  per
          un coordinato svolgimento dei  rispettivi  procedimenti  ed
          attivita'.». 
              - Il regolamento CEE n. 2913 del 12  ottobre  1992,  e'
          pubblicato nella G.U.C.E. 19 ottobre 1992, n. L 302. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
          1973, n. 43, e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  28
          marzo 1973, n. 80, S.O. 
              - La legge 24 novembre  1981,  n.  689,  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O.