Art. 12 
 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce o immette
sul mercato  fertilizzanti  non  compresi  nel  regolamento  (CE)  n.
2003/2003,  nel  presente  decreto  e  nei  suoi  allegati  e   nella
legislazione vigente nel Paese dell'Unione europea di produzione,  e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da  seimila  euro  a
trentamila euro. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce o immette
sul  mercato  fertilizzanti  non  conformi  al  regolamento  (CE)  n.
2003/2003 ed al presente decreto ed ai suoi allegati e' punito con le
sanzioni amministrative pecuniarie per ciascuna delle  violazioni  di
seguito riportate: 
    a) da duemilacinquecento euro a seimila euro per  i  concimi  CE,
per i concimi minerali nazionali, per i concimi organo-minerali e per
gli altri tipi di fertilizzanti nazionali, quando la composizione non
corrisponde alle indicazioni obbligatorie ovvero facoltative previste
dal  presente  decreto  e  dai  suoi  allegati  ovvero   alle   altre
indicazioni facoltative non previste; nel caso in cui venga calcolato
il grado di irregolarita' espresso come \varepsilon secondo i criteri
riportati nell'allegato 12, per i fertilizzanti per i quali questo e'
applicabile, fermo  restando  che  i  criteri  riportati  nel  citato
allegato, al punto 4, lettera c), si applicano al  singolo  campione,
la sanzione amministrativa  pecuniaria  viene  irrogata  secondo  gli
importi di seguito riportati: 
  1)   valore   di   \varepsilon   fino   a   -   4   (incluso):   da
duemilacinquecento euro a seimila euro; 
  2) valore di \varepsilon compreso tra -  4  e  -  8  (incluso):  da
cinquemila euro a ventunomila euro; 
  3) valore di \varepsilon compreso tra - 8  e  -  12  (incluso):  da
seimilacinquecento euro a trentamila euro; 
  4) valore di \varepsilon inferiore a - 12:  da  sedicimila  euro  a
settantottomila euro; 
  b) da duemilacinquecento euro a seimila  euro,  se  le  indicazioni
obbligatorie da riportare in etichetta ovvero sui documenti  previste
dal presente decreto e dai  suoi  allegati,  in  tutto  o  in  parte,
mancano o non sono conformi a quanto prescritto; 
  c)  da  ottomila  euro  a  ventunomila  euro,  se  risulta  che  le
tolleranze di cui all'allegato 7 sono state sistematicamente messe  a
profitto; in particolare, per il controllo dello  sfruttamento  delle
tolleranze da parte di un fabbricante per i concimi minerali semplici
e composti, sia CE che nazionali e per i concimi organo-minerali,  si
applicano i criteri di calcolo previsti dal citato allegato 12; 
  d) da cinquemila euro a dodicimila euro, ivi comprese le  spese  di
messa in sicurezza della partita di fertilizzante  da  addebitare  al
fabbricante, se sono immessi sul mercato concimi  CE  e  nazionali  a
base di nitrato di ammonio ad elevato titolo di azoto  in  violazione
delle disposizioni di cui all'articolo 7  e  all'allegato  9.  Se  si
rinviene una partita  di  fertilizzante  sprovvista  del  certificato
relativo alla prova di detonabilita' il fabbricante  e'  perseguibile
penalmente; 
  e) da cinquemila euro a  diecimila  euro,  se  non  ha  ottemperato
all'obbligo di cui all'articolo 8, comma 1; 
  f) da seimila  euro  a  dodicimila  euro,  se  non  ha  ottemperato
all'obbligo di cui all'articolo 8, comma 2; 
  g) da duemila euro a seimila  euro  nell'ipotesi  di  irregolarita'
delle registrazioni di cui all'articolo 8, comma 2; 
  h)  da  seimila  euro  a  dodicimila  euro  se  non   esibisce   la
documentazione di cui all'articolo 8, comma 2, richiesta  dell'organo
di controllo o non la conserva per almeno due anni. 
  3.  Le  sanzioni  amministrative  previste  dal  comma  2,  non  si
applicano al commerciante che detiene, pone  in  vendita  o  comunque
distribuisce per il consumo, fertilizzanti in  confezioni  originali,
se la non osservanza delle norme del  presente  decreto  e  dei  suoi
allegati riguardi  i  requisiti  intrinseci  o  la  composizione  dei
prodotti, purche' la confezione originale  non  presenti  alterazione
ovvero il commerciante non sia a conoscenza dell'avvenuta alterazione
o manomissione del fertilizzante. 
  4. Gli organi di controllo di cui all'articolo 11,  ove  constatino
le irregolarita' di cui alle lettere f),  g),  ed  h)  del  comma  2,
diffidano l'interessato  ad  adempiere  alle  prescrizioni  contenute
nelle norme violate entro il termine di quindici giorni dalla data di
ricezione dell'atto di diffida. In caso di mancata ottemperanza  alle
prescrizioni contenute nella diffida, entro il suddetto termine,  gli
organi di controllo procedono  ad  effettuare  la  contestazione,  ai
sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689; in  tale
ipotesi e' escluso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo
16 della citata legge. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Per il regolamento (CE) n. 2003/2003, si  veda  nelle
          note alle premesse. 
              - L'articolo 14 della citata legge 24 novembre 1981, n.
          689, cosi' recita: 
              «Art.  14  (Contestazione  e   notificazione).   -   La
          violazione, quando e'  possibile,  deve  essere  contestata
          immediatamente tanto al trasgressore  quanto  alla  persona
          che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta
          per la violazione stessa. 
              Se non e' avvenuta la contestazione immediata per tutte
          o per alcune delle persone indicate nel  comma  precedente,
          gli estremi della violazione debbono essere notificati agli
          interessati residenti nel territorio della Repubblica entro
          il  termine  di  novanta  giorni  e  a   quelli   residenti
          all'estero entro  il  termine  di  trecentosessanta  giorni
          dall'accertamento. 
              Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi
          all'autorita' competente con  provvedimento  dell'autorita'
          giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono
          dalla data della ricezione. 
              Per la forma  della  contestazione  immediata  o  della
          notificazione si applicano le disposizioni  previste  dalle
          leggi vigenti. In ogni caso la  notificazione  puo'  essere
          effettuata,  con  le  modalita'  previste  dal  codice   di
          procedura    civile,    anche     da     un     funzionario
          dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando
          la notificazione non puo' essere eseguita in  mani  proprie
          del  destinatario,  si  osservano  le  modalita'   previste
          dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice. 
              Per i residenti all'estero, qualora  la  residenza,  la
          dimora o il domicilio non siano noti, la  notifica  non  e'
          obbligatoria e resta salva la  facolta'  del  pagamento  in
          misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto  nel
          secondo  comma  dell'articolo  22  per   il   giudizio   di
          opposizione. 
              L'obbligazione  di  pagare  la  somma  dovuta  per   la
          violazione si estingue per la persona nei cui confronti  e'
          stata omessa la notificazione nel termine prescritto.».