Art. 13 Autorita' competente ad irrogare le sanzioni 1. L'autorita' competente ad irrogare le sanzioni amministrative indicate all'articolo 12 e' il Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che provvede utilizzando a tale fine le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le relative norme di attuazione.
Note all'art. 13: - Per la legge 24 novembre 1981, n. 689, si veda nelle note all'articolo 11.