Art. 13 
 
 
            Autorita' competente ad irrogare le sanzioni 
 
  1. L'autorita' competente ad irrogare  le  sanzioni  amministrative
indicate all'articolo 12 e' il Dipartimento dell'ispettorato centrale
della  tutela  della  qualita'  e  repressione  frodi  dei   prodotti
agro-alimentari del Ministero delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, che provvede utilizzando a tale  fine  le  risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e  senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Si  applicano  le
disposizioni di cui alla  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  e  le
relative norme di attuazione. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Per la legge 24 novembre 1981, n. 689, si veda  nelle
          note all'articolo 11.