Art. 14 
 
 
                               Tariffe 
 
  1. Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle  attivita'  di  cui
all'articolo 10 si provvede con gli introiti derivanti dal  pagamento
delle tariffe di cui al comma 2, che  sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato per  essere  riassegnate  ad  apposito  capitolo
dello stato di previsione  del  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali. 
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto, sono stabilite, sulla base del costo  effettivo
del servizio, le tariffe per le attivita' previste dal comma 1  e  le
relative modalita' di versamento. Le tariffe sono aggiornate, con  lo
stesso criterio, almeno ogni tre anni. 
  3. Nelle more dell'adozione del decreto  di  cui  al  comma  2,  si
applica l'importo forfettario pari a tremila euro. 
  4. Le tariffe di cui ai commi 2 e 3 sono  corrisposte  prima  dello
svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 10.