Art. 15 Norme transitorie e finali 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento dei fertilizzanti nazionali la cui produzione e' avvenuta in conformita' alla normativa vigente prima di tale data. 2. Resta valido il principio del mutuo riconoscimento esteso ai prodotti legittimamente fabbricati ovvero commercializzati in altri Paesi della UE, nei Paesi sottoscrittori dell'Accordo sullo Spazio economico europeo e in Turchia. 3. Alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico recepite con il presente decreto, e' data attuazione con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.