Art. 15 
 
 
                     Norme transitorie e finali 
 
  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' concesso
un periodo di  dodici  mesi  per  lo  smaltimento  dei  fertilizzanti
nazionali la cui produzione e' avvenuta in conformita' alla normativa
vigente prima di tale data. 
  2. Resta valido il principio del  mutuo  riconoscimento  esteso  ai
prodotti legittimamente fabbricati ovvero commercializzati  in  altri
Paesi della UE, nei Paesi sottoscrittori  dell'Accordo  sullo  Spazio
economico europeo e in Turchia. 
  3.  Alle  norme  comunitarie  non  autonomamente  applicabili,  che
modificano modalita' esecutive e caratteristiche  di  ordine  tecnico
recepite con il presente decreto, e' data attuazione con decreto  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.