Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai sensi del presente decreto si intendono per «fertilizzanti» i
prodotti e i materiali di seguito definiti: 
  a) «concimi»:  prodotti  la  cui  funzione  principale  e'  fornire
elementi nutritivi alle piante; i concimi si suddividono in  «concimi
CE» e «concimi nazionali» i cui tipi e caratteristiche sono riportati
rispettivamente nel regolamento (CE) n. 2003/2003 e nell'allegato 1; 
  b) «elementi chimici della fertilita'», sono considerati: 
  1) «elementi nutritivi  principali»:  esclusivamente  gli  elementi
azoto, fosforo e potassio; 
  2) «elementi nutritivi secondari»: gli elementi  calcio,  magnesio,
sodio e zolfo; 
  c)  «microelementi»:  gli  elementi  boro,  cobalto,  rame,  ferro,
manganese, molibdeno e zinco, essenziali  alle  piante  in  quantita'
esigue in confronto a quelle degli elementi  nutritivi  principali  e
secondari; 
  d) «carbonio organico di origine biologica»: il  carbonio  organico
costituente di prodotti di origine vegetale  o  animale  o  derivante
direttamente da detti prodotti con esclusione di qualsiasi  forma  di
carbonio organico di sintesi; 
  e) «azoto organico»: l'azoto contenuto in composti chimici organici
di origine vegetale oppure animale o derivante direttamente da  detti
prodotti; 
  f) «concime minerale»: un concime nel quale gli elementi  nutritivi
dichiarati sono presenti sotto forma di  composti  minerali  ottenuti
mediante estrazione  o  processi  fisici  e  chimici  industriali,  o
processi fisici o chimici industriali; per convenzione possono essere
classificati come concimi minerali la calciocianammide e l'urea  e  i
suoi prodotti di condensazione  e  associazione,  nonche'  i  concimi
contenenti microelementi chelati o complessati; 
  g) «microelemento chelato»: un microelemento legato  ad  una  delle
molecole organiche elencate  nel  regolamento  (CE)  n.  2003/2003  e
nell'allegato 1; 
  h) «microelemento complessato»:  un  microelemento  legato  ad  una
delle  molecole  elencate  nel  regolamento  (CE)  n.   2003/2003   e
nell'allegato 1; 
  i) «tipo di fertilizzante»: fertilizzanti  che  hanno  la  medesima
denominazione tipologica, quale specificata nel regolamento  (CE)  n.
2003/2003 e negli allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 
  l) «concime semplice»: un concime azotato,  fosfatico  o  potassico
per il quale sia dichiarabile  unicamente  il  titolo  di  uno  degli
elementi nutritivi principali; 
  m) «concime composto»: un concime per il quale sia dichiarabile  il
titolo di almeno due degli elementi  nutritivi  principali,  ottenuto
per via chimica o per miscelazione ovvero mediante  una  combinazione
di questi due metodi; 
  n) «concime complesso»: un concime composto, ottenuto per  reazione
chimica, per soluzione od allo stato solido per granulazione, per  il
quale sia  dichiarabile  il  titolo  di  almeno  due  degli  elementi
nutritivi principali; per i concimi di questo tipo allo stato  solido
ogni granello contiene tutti gli elementi nutritivi dichiarati; 
  o)  «concime  ottenuto  da  miscelazione»:  un   concime   ottenuto
miscelando a secco piu' concimi,  senza  che  si  producano  reazioni
chimiche; 
  p) «concime organico»: un concime derivato da materiali organici di
origine animale o vegetale, costituito da composti organici ai  quali
gli elementi principali della fertilita' sono chimicamente legati  in
forma organica o comunque fanno parte integrante della matrice; 
  q) «concime organo-minerale»: un concime ottenuto  per  reazione  o
miscela di uno o piu' concimi  organici  o  di  una  o  piu'  matrici
organiche, all'uopo autorizzate nell'allegato 5, o di  entrambi,  con
uno o piu' concimi minerali; 
  r) «matrice  organica»:  prodotto  organico  di  origine  naturale,
merceologicamente identificabile con uno di quelli  descritti  fra  i
tipi dell'allegato 5 e destinato alla produzione di concimi  organici
ed organo-minerali; 
  s) «concime fogliare»:  un  concime  adatto  per  l'applicazione  e
l'assunzione dell'elemento nutritivo  all'apparato  fogliare  di  una
coltura; 
  t) «concime fluido»: un concime in sospensione o in soluzione; 
  u) «concime in soluzione»: un concime fluido  privo  di  particelle
solide; 
  v) «concime  in  sospensione»:  un  concime  bifase  nel  quale  le
particelle solide sono mantenute in sospensione nella fase liquida; 
  z) «ammendanti»: i  materiali  da  aggiungere  al  suolo  in  situ,
principalmente  per  conservarne  o  migliorarne  le  caratteristiche
fisiche  o  chimiche  o  l'attivita'  biologica,   disgiuntamente   o
unitamente tra loro, i cui  tipi  e  caratteristiche  sono  riportati
nell'allegato 2; 
  aa) «correttivi»: i  materiali  da  aggiungere  al  suolo  in  situ
principalmente  per  modificare  e  migliorare  proprieta'   chimiche
anomale del suolo dipendenti da reazione, salinita', tenore in sodio,
i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell'allegato 3; 
  bb) «substrati di coltivazione»: i materiali diversi dai  suoli  in
situ, dove sono coltivati vegetali, i cui tipi e caratteristiche sono
riportati nell'allegato 4; 
  cc) «prodotti ad azione specifica»: i prodotti che apportano ad  un
altro  fertilizzante  o  al  suolo  o  alla  pianta,   sostanze   che
favoriscono o regolano  l'assorbimento  degli  elementi  nutritivi  o
correggono determinate anomalie di tipo fisiologico,  i  cui  tipi  e
caratteristiche sono riportati nell'allegato 6. 
  2. Inoltre, ai sensi del presente decreto, si intendono per: 
  a) «dichiarazione per i prodotti di cui all'articolo  1,  comma  1,
lettera a)»: precisazione della concentrazione di elementi nutritivi,
incluse  le  forme  e  la  solubilita',  garantita  entro  tolleranze
specificate; 
  b) «dichiarazione per i prodotti di cui all'articolo  1,  comma  1,
lettera b)»:  la  precisazione  della  concentrazione  dei  parametri
quantitativi garantita entro tolleranze specificate e dei parametri o
caratteristiche qualitativi altrimenti garantiti; 
  c) «fertilizzanti per l'agricoltura biologica»: i fertilizzanti per
i  quali  e'  consentito  l'uso,  secondo  il  metodo  di  produzione
biologico di cui ai regolamenti (CE) n. 834/2007  e  n.  889/2008,  e
successive modificazioni, individuati e definiti nell'allegato 13; 
  d) «titolo dichiarato per i prodotti di cui all'articolo  1,  comma
1, lettera a)»: titolo di un elemento o di un suo ossido che a  norma
della legislazione comunitaria e' indicato su un'etichetta  o  su  un
documento di accompagnamento di un concime CE; 
  e) «titolo dichiarato per i prodotti di cui all'articolo  1,  comma
1, lettera b)»: la percentuale di peso della caratteristica  o  delle
caratteristiche del prodotto cosi' come viene commercializzato, salvo
casi espressamente indicati negli allegati; per i prodotti fluidi  e'
ammessa in aggiunta alla dichiarazione del titolo in peso-peso, anche
la dichiarazione del titolo in peso-volume a 20 °C; 
  f) «tolleranza»: la deviazione consentita del valore  misurato  del
titolo dal suo valore dichiarato; 
  g) «norme europee»: norme CEN (Comitato europeo di normalizzazione)
ufficialmente  riconosciute  dalla  Comunita',  i   cui   numeri   di
riferimento sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della  Comunita'
europea; 
  h) «imballaggio»: l'involucro chiudibile ermeticamente,  utilizzato
per contenere, proteggere, maneggiare e fornire fertilizzanti con una
capacita' non superiore ai 1000 kg; 
  i) «sfuso»: un fertilizzante non imballato; 
  l) «immissione sul mercato»: la fornitura di fertilizzante a titolo
oneroso o gratuita, o immagazzinamento  finalizzato  alla  fornitura.
L'importazione di un  fertilizzante  nel  territorio  doganale  della
Comunita' europea e' considerata immissione sul mercato; 
  m)  «fabbricante»:  la  persona  fisica  o  giuridica  responsabile
dell'immissione del fertilizzante sul  mercato;  in  particolare,  e'
considerato   fabbricante   il    produttore,    l'importatore,    il
confezionatore che lavora per  conto  proprio,  o  ogni  persona  che
modifichi le caratteristiche di un fertilizzante;  tuttavia,  non  e'
considerato  fabbricante  un  distributore  che  non   modifichi   le
caratteristiche del fertilizzante. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per il regolamento (CE) n. 2003/2003, si  veda  nelle
          note alle premesse. 
              - Per i regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008,  si
          veda nelle note alle premesse.