Art. 4 Immissione sul mercato 1. I fertilizzanti possono essere immessi in commercio se sono adempiute le prescrizioni riportate nel regolamento (CE) n. 2003/2003 e nel presente decreto. 2. I prodotti di cui agli allegati 1, 2, 5, 6 e 13, che utilizzano nella composizione prodotti trasformati di origine animale, possono essere immessi sul mercato purche' questi ultimi siano conformi ai requisiti ed alle norme di trasformazione previsti dal regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, e successive modificazioni, sempre che tali prodotti di origine animale ricadano nel campo di applicazione del citato regolamento. 3. Per i concimi a base di nitrato ammonico valgono le indicazioni previste dalla decisione n. 1348/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008.
Note all'art. 4: - Per il regolamento (CE) 2003/2003, si veda nelle note alle premesse. - Il regolamento (CE) n. 1774/2002 e' pubblicato nella G.U.C.E. 10 ottobre 2002, n. L 273. - La decisione n. 1348/2008/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 24 dicembre 2008, n. L 348.