Art. 4 
 
 
                       Immissione sul mercato 
 
  1. I fertilizzanti possono essere  immessi  in  commercio  se  sono
adempiute le prescrizioni riportate nel regolamento (CE) n. 2003/2003
e nel presente decreto. 
  2. I prodotti di cui agli allegati 1, 2, 5, 6 e 13, che  utilizzano
nella composizione prodotti trasformati di origine  animale,  possono
essere immessi sul mercato purche' questi ultimi  siano  conformi  ai
requisiti ed alle norme di trasformazione  previsti  dal  regolamento
(CE) n. 1774/2002 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  3
ottobre 2002, e successive modificazioni, sempre che tali prodotti di
origine  animale  ricadano  nel  campo  di  applicazione  del  citato
regolamento. 
  3. Per i concimi a base di nitrato ammonico valgono le  indicazioni
previste dalla decisione n. 1348/2008/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2008. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per il regolamento (CE) 2003/2003, si veda nelle note
          alle premesse. 
              - Il regolamento (CE) n. 1774/2002 e' pubblicato  nella
          G.U.C.E. 10 ottobre 2002, n. L 273. 
              - La decisione  n.  1348/2008/CE  e'  pubblicata  nella
          G.U.U.E. 24 dicembre 2008, n. L 348.