Art. 5 
 
 
                      Clausola di salvaguardia 
 
  1. La circolazione e l'immissione  sul  mercato  dei  fertilizzanti
conformi  alle  disposizioni  del  presente  decreto  possono  essere
vietate o subordinate a condizioni particolari con provvedimento  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto
con  i  Ministri  interessati,  se  i  predetti  fertilizzanti  hanno
caratteristiche che possono rappresentare un rischio per la sicurezza
o la salute delle persone, degli animali o  delle  piante  ovvero  un
rischio per l'ambiente o per la pubblica sicurezza. 
  2. Nei casi previsti al  comma  1,  il  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e  forestali  informa  immediatamente  gli  altri
Stati membri e la Commissione europea, motivando la sua decisione.