Art. 6 
 
 
            Norme per il controllo delle caratteristiche 
 
  1.  I  fertilizzanti  immessi  in  commercio  sono  sottoposti   al
controllo per l'accertamento della conformita' alle disposizioni  del
regolamento (CE) n. 2003/2003 e del presente decreto. 
  2.  L'osservanza  delle  disposizioni  per   quanto   concerne   la
conformita' rispetto ai tipi  di  fertilizzanti  e  l'osservanza  dei
titoli  dichiarati  di  elementi  fertilizzanti  oppure  dei   titoli
dichiarati delle forme  e  delle  solubilita'  di  tali  elementi  e'
accertata,  all'atto  dei  controlli  ufficiali,  con  i  metodi   di
campionamento ed analisi adottati  con  decreto  del  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali, sentito  il  parere  della
Commissione di cui all'articolo 44 della legge 20 febbraio  2006,  n.
82, tenendo conto  delle  tolleranze  indicate  nell'allegato  7.  Il
Ministero delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,  previo
parere della Commissione di cui all'articolo 44 della citata legge n.
82  del  2006,  aggiorna  le  modalita'  necessarie  per  evitare  lo
sfruttamento sistematico delle tolleranze, di cui all'allegato 12. 
  3. Il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali
pubblica annualmente l'elenco dei laboratori presenti nel  territorio
nazionale che sono competenti a  prestare  i  servizi  necessari  per
verificare  la  conformita'  dei  prodotti  di  cui   al   campo   di
applicazione del presente decreto. Tali laboratori devono  rispondere
ai requisiti di cui all'allegato 11. 
  4. Il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali
trasmette al Ministero dello sviluppo economico,  per  la  successiva
notifica alla Commissione europea, l'elenco dei laboratori competenti
a prestare  servizi  necessari  per  verificare  la  rispondenza  dei
concimi CE. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per il regolamento (CE) n. 2003/2003, si  veda  nelle
          note alle premesse. 
              - L'articolo 44, della legge 20 febbraio 2006,  n.  82,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 2006,  n.  60,
          S.O., cosi' recita: 
              «Art. 44. (Commissione consultiva  per  l'aggiornamento
          dei metodi ufficiali di analisi). - 1. Presso il  Ministero
          delle  politiche  agricole  e  forestali  e'  istituita  la
          commissione  consultiva  per  l'aggiornamento  dei   metodi
          ufficiali di analisi relativi ai prodotti disciplinati  dal
          regio decreto-legge 15 ottobre 1925,  n.  2033,  convertito
          dalla  legge  18  marzo  1926,   n.   562,   e   successive
          modificazioni, per gli aspetti per  i  quali  non  esistono
          metodi   di   analisi   comunitari   ufficiali   o   metodi
          riconosciuti dall'Organizzazione internazionale della vigna
          e del vino (OIV), in relazione all'articolo  46,  paragrafo
          3, terzo comma, lettera c), del citato regolamento (CE)  n.
          1493/1999. 
              2. La commissione di cui al comma 1, i  cui  componenti
          sono nominati con  decreto  del  Ministro  delle  politiche
          agricole e forestali, e'  composta  da  rappresentanti  dei
          Ministeri   delle   politiche   agricole    e    forestali,
          dell'economia  e  delle  finanze,  della  salute  e   delle
          attivita'  produttive,  nonche'  eventualmente  di  enti  o
          istituti specializzati nei particolari settori. 
              3.  In  relazione   alle   esigenze   derivanti   dallo
          svolgimento  dei  lavori,  il  Ministro   delle   politiche
          agricole e forestali puo', con proprio decreto,  articolare
          la commissione di cui al comma 1 in piu'  sottocommissioni,
          determinandone la composizione. 
              4. Le mansioni di segreteria della commissione  di  cui
          al comma 1 e delle sottocommissioni di cui al comma 3  sono
          esercitate da  funzionari  del  Ministero  delle  politiche
          agricole e forestali.».