Art. 6 Norme per il controllo delle caratteristiche 1. I fertilizzanti immessi in commercio sono sottoposti al controllo per l'accertamento della conformita' alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2003/2003 e del presente decreto. 2. L'osservanza delle disposizioni per quanto concerne la conformita' rispetto ai tipi di fertilizzanti e l'osservanza dei titoli dichiarati di elementi fertilizzanti oppure dei titoli dichiarati delle forme e delle solubilita' di tali elementi e' accertata, all'atto dei controlli ufficiali, con i metodi di campionamento ed analisi adottati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 44 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, tenendo conto delle tolleranze indicate nell'allegato 7. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della Commissione di cui all'articolo 44 della citata legge n. 82 del 2006, aggiorna le modalita' necessarie per evitare lo sfruttamento sistematico delle tolleranze, di cui all'allegato 12. 3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali pubblica annualmente l'elenco dei laboratori presenti nel territorio nazionale che sono competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformita' dei prodotti di cui al campo di applicazione del presente decreto. Tali laboratori devono rispondere ai requisiti di cui all'allegato 11. 4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette al Ministero dello sviluppo economico, per la successiva notifica alla Commissione europea, l'elenco dei laboratori competenti a prestare servizi necessari per verificare la rispondenza dei concimi CE.
Note all'art. 6: - Per il regolamento (CE) n. 2003/2003, si veda nelle note alle premesse. - L'articolo 44, della legge 20 febbraio 2006, n. 82, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 2006, n. 60, S.O., cosi' recita: «Art. 44. (Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi). - 1. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali e' istituita la commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi relativi ai prodotti disciplinati dal regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni, per gli aspetti per i quali non esistono metodi di analisi comunitari ufficiali o metodi riconosciuti dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), in relazione all'articolo 46, paragrafo 3, terzo comma, lettera c), del citato regolamento (CE) n. 1493/1999. 2. La commissione di cui al comma 1, i cui componenti sono nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, e' composta da rappresentanti dei Ministeri delle politiche agricole e forestali, dell'economia e delle finanze, della salute e delle attivita' produttive, nonche' eventualmente di enti o istituti specializzati nei particolari settori. 3. In relazione alle esigenze derivanti dallo svolgimento dei lavori, il Ministro delle politiche agricole e forestali puo', con proprio decreto, articolare la commissione di cui al comma 1 in piu' sottocommissioni, determinandone la composizione. 4. Le mansioni di segreteria della commissione di cui al comma 1 e delle sottocommissioni di cui al comma 3 sono esercitate da funzionari del Ministero delle politiche agricole e forestali.».