Art. 7 Concimi CE e nazionali a base di nitrato ammonico ad elevato titolo di azoto 1. Ai fini del presente articolo, per concimi a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto, semplici o composti, si intendono prodotti a base di nitrato ammonico fabbricati per l'impiego in quanto concimi e contenenti piu' del 28 per cento di azoto in termini di massa in relazione al nitrato ammonico. Questo tipo di concimi puo' contenere sostanze inorganiche o inerti. Qualsiasi sostanza impiegata nella fabbricazione di questo tipo di concimi non deve aumentarne la sensibilita' al calore o la tendenza alla detonazione. 2. Il fabbricante garantisce che i concimi semplici o composti a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto rispettino le disposizioni di cui all'allegato 9. 3. Il fabbricante garantisce altresi' che ogni tipo di concime CE a base di nitrato ammonico ad elevato titolo di azoto abbia superato la prova di detonabilita', eseguita secondo le modalita' previste nell'allegato 9. 4. Le verifiche, l'analisi e la sperimentazione a fini ufficiali di controllo dei concimi semplici o composti a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto di cui al presente articolo sono eseguite secondo i metodi di cui all'allegato 9. 5. Per garantire la tracciabilita' dei concimi CE a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto immessi sul mercato, il fabbricante conserva la registrazione dei nomi e degli indirizzi dei siti e degli operatori dei siti presso i quali sono prodotti i concimi e i loro principali componenti. Tale registrazione e' resa disponibile per fini ispettivi da parte degli Stati membri, fino a quando il concime e' immesso sul mercato e per altri due anni dopo che il fabbricante ne ha cessato l'immissione sul mercato. 6. I concimi a base di nitrato ammonico ad elevato titolo di azoto sono forniti agli utenti finali unicamente in appositi imballaggi.