Art. 8 
 
 
                           Tracciabilita' 
 
  1. Ai fini della tracciabilita' dei prodotti  di  cui  al  presente
decreto, sono istituiti presso il Ministero delle politiche  agricole
alimentari e forestali, Direzione  generale  dello  sviluppo  rurale,
infrastrutturale e dei servizi, il «Registro  dei  fertilizzanti»  di
cui all'allegato 13, che contiene una sezione  specifica  per  quelli
consentiti in agricoltura biologica, ed il «Registro dei  fabbricanti
di fertilizzanti» di cui all'allegato 14.  L'iscrizione  al  Registro
dei  fabbricanti  di  fertilizzanti   deve   essere   richiesta   dal
fabbricante prima  dell'immissione  del  fertilizzante  sul  mercato.
L'iscrizione al Registro dei fertilizzanti deve essere richiesta  dal
fabbricante  prima  dell'immissione  del  fertilizzante  sul  mercato
limitatamente ai fertilizzanti di cui agli allegati 1, 2, 3, 4,  5  e
6. 
  2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, commi  2  e  3,  il
fabbricante per garantire la tracciabilita' dei concimi  CE  e  degli
altri  fertilizzanti,  conserva  la  registrazione  sull'origine  dei
concimi. Essa e' messa a disposizione degli  Stati  membri  per  fini
ispettivi, fino a quando il concime e'  immesso  sul  mercato  e  per
altri due anni dopo che il fabbricante ne ha cessato l'immissione sul
mercato. 
  3. Il Ministero delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,
sentita la Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di  cui
all'articolo  9,  provvede   alle   iscrizioni   nel   Registro   dei
fertilizzanti e nel Registro dei fabbricanti di fertilizzanti. 
  4. L'istituzione, la gestione e la conservazione  dei  Registri  di
cui al  comma  1,  sono  effettuati  dal  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali.