Art. 9 Commissione 1. E' istituita una Commissione tecnico-consultiva presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con il compito di esprimere il proprio parere su questioni di particolare rilevanza a livello comunitario e nazionale attinenti al settore dei fertilizzanti, nonche' sulle modifiche da apportare agli allegati al presente decreto composta da: a) quattro rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui uno con funzioni di presidente e due appartenenti al Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari; b) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri; c) due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico; d) un rappresentante del Ministero della salute; e) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze (Agenzia delle dogane); f) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; g) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanita'; h) un rappresentante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale; i) tre rappresentanti delle organizzazioni di produttori di fertilizzanti, designati dalle Associazioni nazionali di categoria piu' rappresentative; l) tre rappresentanti dei produttori agricoli, designati dalle Associazioni di categoria piu' rappresentative; m) un rappresentante dei commercianti, designato dall'Associazione nazionale di categoria piu' rappresentativa; n) un rappresentante degli importatori di fertilizzanti, designato dall'Associazione nazionale di categoria piu' rappresentativa; o) un rappresentante regionale designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; p) cinque esperti in materia di fertilizzanti, cosi' suddivisi: quattro docenti universitari ed uno in rappresentanza del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura - Centro di ricerca per lo studio delle relazioni tra pianta e suolo, scelti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 2. I componenti della Commissione, ad eccezione di quelli di cui al comma 1, lettera p), in caso di impedimento possono delegare formalmente loro sostituti, di volta in volta. 3. La Commissione, nello svolgimento delle attivita' di competenza, puo' avvalersi dei dipartimenti universitari o degli istituti di ricerca dei membri esperti ed in caso di necessita' di strutture esterne. 4. Alla Commissione di cui al presente articolo si applicano gli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2007, n. 70. I componenti della Commissione possono essere riconfermati non piu' di una volta. Ove le designazioni non pervengano in tempo utile, la Commissione puo' regolarmente espletare le funzioni di competenza, se e' stata nominata la meta' piu' uno dei componenti. Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, coadiuvato da un membro della Commissione stessa. 5. Ai componenti della Commissione ed ai loro sostituti non spetta alcun compenso o rimborso spese.
Note all'art. 9: - Gli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2007, n. 70, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2007, n. 135, cosi' recitano: «Art. 3. (Riordino degli altri organismi esistenti). - 1. Ai sensi dell'articolo 29, commi 1 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono confermati e continuano ad operare i seguenti organismi, istituiti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: a) Comitato gruppo tecnico di valutazione di rispondenza degli organismi di controllo DOP, IGP, e STG, istituito ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526; b) Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale, istituito dall'articolo 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157; c) Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito dall'articolo 17, della legge 10 febbraio 1992, n. 164; d) Comitato tecnico-scientifico nazionale per il sughero, istituito ai sensi dell'articolo 12, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227; e) Commissione tecnica per la elaborazione delle proposte ai fini dell'adozione del piano assicurativo agricolo annuale, istituito dall'articolo 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102; f) Commissione sementi, istituita ai sensi dell'articolo 19, della legge 25 novembre 1971, n. 1096; g) Commissione per la promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, istituita ai sensi dell'articolo 5, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387; h) Osservatorio nazionale dell'agriturismo, istituito dall'articolo 13, della legge 20 febbraio 2006, n. 96; i) Osservatorio per la cooperazione agricola, istituito dall'articolo 2, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231; j) Osservatorio nazionale del mercato dei prodotti e dei servizi forestali, istituito dall'articolo 12, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227; k) Commissioni provinciali per l'accertamento dei requisiti necessari per il riconoscimento dei centri di imballaggio delle uova da consumo, istituite ai sensi dell'articolo 1, della legge 3 maggio 1971, n. 419; l) Tavolo agroalimentare, istituito dall'articolo 20, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; m) Tavoli di filiera, istituiti ai sensi dell'articolo 9, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102; n) Tavolo azzurro, istituito dall'articolo 2, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154; o) Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e mezzi tecnici di produzione, istituita dall'articolo 44 ,della legge 20 febbraio 2006, n. 82; p) Comitato di coordinamento per il servizio di repressione frodi, istituito dall'articolo 45, della legge 20 febbraio 2006, n. 82; q) Comitato Nazionale Italiano per il Codex Alimentarius, di cui all'articolo 4, della legge 27 marzo 2001, n. 122; r) Comitato per la ricerca applicata alla pesca e all'acquacoltura, istituito dall'articolo 9, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154; s) Commissione nazionale per il pioppo, istituita ai sensi della legge 3 dicembre 1962, n. 1799; t) Comitato tecnico di cui all'articolo 4, del regolamento ministeriale 13 febbraio 2003, n. 44, per una piu' efficace operativita' dell'azione istituzionale dell'Ispettorato centrale repressione frodi; u) Comitato tecnico di cui all'articolo 5, del regolamento ministeriale 13 febbraio 2003, n. 44, per una piu' energica lotta alle frodi ed un migliore controllo del territorio; v) Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti, istituita dall'articolo 9, del decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217. 2. Le spese di funzionamento degli organismi di cui al comma 1, sono ridotte del 30 per cento rispetto all'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione prevista dall'articolo 29, opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa gia' assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.». «Art. 4. (Disposizioni comuni). - 1. Gli organismi di cui agli articoli 1, 2 e 3 durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, i predetti organismi presentano una relazione sull'attivita' svolta al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilita' dei singoli organismi e della conseguente eventuale proroga della loro durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti dei suddetti organismi possono essere confermati una sola volta nel caso di proroga della durata degli stessi. In caso di nomina di nuovi componenti, si tiene conto del principio di pari opportunita' tra uomini e donne.»