Art. 10 
 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento, all'articolo 191, comma 3, del  decreto  legislativo  16
aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole: «gli istituti professionali hanno
per  fine  precipuo  quello  di  fornire  la  specifica  preparazione
teorico-pratica per l'esercizio di mansioni qualificate  nei  settori
commerciale  e  dei  servizi,  industriale  e  artigiano,  agrario  e
nautico» sono soppresse; 
    b) l'ultimo periodo. 
  Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sara'  inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 15 marzo 2010 
 
                             NAPOLITANO 
 
                                  Berlusconi, Presidente del 
                                  Consiglio dei Ministri 
 
                                  Gelmini, Ministro dell'istruzione, 
                                  dell'universita' e della ricerca 
 
                                  Tremonti, Ministro dell'economia e 
                                  delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 
Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2010 
Ufficio di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla
persona e dei beni culturali, registro n. 9, foglio n. 214 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta il testo dell'art. 191, comma 3 del  Testo
          unico delle disposizioni legislative vigenti in materia  di
          istruzione, relative alle scuole di ogni  ordine  e  grado»
          approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994,  n.  297,
          cosi' come modificato dal presente regolamento: 
              «3. Il ginnasio-liceo  classico  e  quello  scientifico
          hanno per fine precipuo  quello  di  preparare  agli  studi
          universitari; gli istituti tecnici hanno per fine  precipuo
          quello di preparare all'esercizio di funzioni  tecniche  od
          amministrative, nonche' di alcune professioni, nei  settori
          commerciale e dei servizi, industriale, delle  costruzioni,
          agrario, nautico ed aeronautico; il liceo artistico ha  per
          fine  quello   di   impartire   l'insegnamento   dell'arte,
          indipendentemente dalle sue applicazioni all'industria; gli
          istituti  d'arte  hanno  per  fine   precipuo   quello   di
          addestrare  al  lavoro  ed  alla  produzione  artistica,  a
          seconda delle tradizioni, delle industrie e  delle  materie
          proprie del luogo. Fino  all'attuazione  dell'art.  3 della
          legge 19 novembre 1990,  n.  341,  concernente  la  riforma
          degli  ordinamenti   didattici   universitari,   l'istituto
          magistrale  conserva,  quale  fine  precipuo,   quello   di
          preparare i docenti  della  scuola  elementare;  la  scuola
          magistrale, quello di  preparare  i  docenti  della  scuola
          materna.».