Art. 2 
 
 
               Identita' degli istituti professionali 
 
  1. L'identita' degli istituti professionali si caratterizza per una
solida base  di  istruzione  generale  e  tecnico-professionale,  che
consente agli studenti di sviluppare, in  una  dimensione  operativa,
saperi e competenze necessari per rispondere alle esigenze  formative
del  settore  produttivo  di  riferimento,  considerato   nella   sua
dimensione sistemica per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e
per l'accesso all'universita' e all'istruzione e  formazione  tecnica
superiore. 
  2.  I  percorsi   degli   istituti   professionali   hanno   durata
quinquennale e si concludono  con  il  conseguimento  di  diplomi  di
istruzione secondaria  superiore  in  relazione  ai  settori  e  agli
indirizzi di cui agli articoli 3 e 4, con riferimento al  profilo  di
cui all'articolo 1, comma 2, riguardante tutti i percorsi del secondo
ciclo di istruzione  e  formazione,  nonche'  al  profilo  educativo,
culturale e professionale di cui all'allegato  A)  e  ai  profili  di
uscita con i rispettivi quadri orario relativi a ciascun indirizzo di
cui agli allegati B) e C), costituenti parte integrante del  presente
regolamento. L'insegnamento di scienze motorie e'  impartito  secondo
le  indicazioni  nazionali  relative  al  medesimo  insegnamento  dei
percorsi liceali. 
  3. Gli  istituti  professionali  possono  svolgere,  in  regime  di
sussidiarieta'  e  nel  rispetto  delle  competenze  esclusive  delle
Regioni in materia, un ruolo integrativo e complementare rispetto  al
sistema di istruzione e formazione professionale di cui al  Capo  III
del decreto  legislativo  17  ottobre  2005,  n.  226,  ai  fini  del
conseguimento, anche nell'esercizio dell'apprendistato, di qualifiche
e diplomi professionali previsti all'articolo 17, comma 1, lettere a)
e b), inclusi nel repertorio nazionale previsto all'articolo  13  del
decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, secondo le linee guida adottate  ai
sensi del comma 1-quinquies dell'articolo medesimo. 
  4. Agli istituti professionali si riferiscono gli istituti  tecnici
superiori secondo quanto previsto  dal  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 25 gennaio  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, con l'obiettivo  prioritario  di
sostenere lo sviluppo delle professioni tecniche a livello terziario,
mediante le specializzazioni richieste  dal  mondo  del  lavoro,  con
particolare riferimento alle piccole e medie imprese. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per il testo del decreto legislativo 17 ottobre 2005,
          n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali  delle
          prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo
          di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge
          28 marzo 2003, n. 53.» si vedano le note alle premesse. 
              - Per  il  testo  dell'art.  13  del  decreto-legge  31
          gennaio 2007, n. 7, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 2 aprile 2007, n. 40 recante «Misure urgenti  per  la
          tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo
          sviluppo di  attivita'  economiche,  la  nascita  di  nuove
          imprese,      la       valorizzazione       dell'istruzione
          tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli.» si
          vedano le note alle premesse. 
              - Per il testo del D.P.C.M. 25  gennaio  2008  recante:
          «Linee  guida  per  la  riorganizzazione  del  Sistema   di
          istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione
          degli istituti tecnici superiori» si vedano  le  note  alle
          premesse.