Art. 4 Istituti professionali per il settore industria e artigianato 1. I percorsi degli istituti professionali per il settore industria e artigianato di cui all'allegato C), si riferiscono ai risultati di apprendimento e agli strumenti organizzativi e metodologici di cui ai punti 2.1 e 2.4 dell'allegato A) comuni a tutti i percorsi degli istituti professionali e al profilo culturale specifico e ai risultati di apprendimento di cui al punto 2.3 dell'allegato medesimo, in relazione agli indirizzi: a) Produzioni industriali ed artigianali (C1); b) Manutenzione e assistenza tecnica (C2). 2. Le ore di compresenza in laboratorio relative ai percorsi di cui al comma 1, sono indicate nell'allegato C). 3. Gli istituti professionali per il settore industria ed artigianato sono dotati di un ufficio tecnico con il compito di sostenere la migliore organizzazione e funzionalita' dei laboratori a fini didattici e il loro adeguamento in relazione alle esigenze poste dall'innovazione tecnologica nonche' per la sicurezza delle persone e dell'ambiente. Per i relativi posti, si fa riferimento a quelli gia' previsti, secondo il previgente ordinamento, dai decreti istitutivi degli istituti professionali confluiti negli ordinamenti di cui al presente regolamento in base alla tabella di cui all'allegato D).