Art. 4 
 
 
    Istituti professionali per il settore industria e artigianato 
 
  1. I percorsi degli istituti professionali per il settore industria
e artigianato di cui all'allegato C), si riferiscono ai risultati  di
apprendimento e agli strumenti organizzativi e metodologici di cui ai
punti 2.1 e 2.4 dell'allegato A) comuni  a  tutti  i  percorsi  degli
istituti  professionali  e  al  profilo  culturale  specifico  e   ai
risultati  di  apprendimento  di  cui  al  punto  2.3   dell'allegato
medesimo, in relazione agli indirizzi: 
    a) Produzioni industriali ed artigianali (C1); 
    b) Manutenzione e assistenza tecnica (C2). 
  2. Le ore di compresenza in laboratorio relative ai percorsi di cui
al comma 1, sono indicate nell'allegato C). 
  3.  Gli  istituti  professionali  per  il  settore   industria   ed
artigianato sono dotati di un  ufficio  tecnico  con  il  compito  di
sostenere la migliore organizzazione e funzionalita' dei laboratori a
fini didattici e il loro adeguamento in relazione alle esigenze poste
dall'innovazione tecnologica nonche' per la sicurezza delle persone e
dell'ambiente. Per i relativi posti, si fa riferimento a quelli  gia'
previsti, secondo il previgente ordinamento, dai  decreti  istitutivi
degli istituti professionali confluiti negli ordinamenti  di  cui  al
presente regolamento in base alla tabella di cui all'allegato D).