Art. 5 
 
 
                     Organizzazione dei percorsi 
 
  1. I percorsi degli istituti professionali sono riordinati  secondo
i seguenti criteri: 
    a) i risultati di apprendimento dei percorsi sono determinati  in
base a quanto previsto all'articolo 3, comma  1,  e  all'articolo  4,
comma 1, in relazione agli insegnamenti di cui agli allegati B) e  C)
del presente regolamento. La declinazione in competenze,  abilita'  e
conoscenze e' effettuata dalle istituzioni  scolastiche,  nella  loro
autonomia, sulla base delle linee guida di cui all'articolo 8,  comma
6, in relazione anche alla Raccomandazione del Parlamento  europeo  e
del Consiglio 23 aprile 2008 sulla costituzione  del  Quadro  europeo
delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF), anche ai  fini
della mobilita' delle persone sul territorio dell'Unione europea; 
    b) l'orario complessivo annuale  e'  determinato  in  1.056  ore,
corrispondente a 32 ore settimanali  di  lezione,  comprensive  della
quota riservata alle  regioni  e  dell'insegnamento  della  religione
cattolica secondo  quanto  previsto  all'articolo  3,  comma  1,  del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; 
    c) i percorsi attengono  a  due  ampi  settori:  1)  industria  e
artigianato; 2) servizi; 
    d) l'area di istruzione generale e' comune a tutti i  percorsi  e
le aree di indirizzo, che possono essere ulteriormente specificate in
opzioni secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, lettera c),
si riferiscono a ciascuno dei due settori di cui alla lettera c); 
    e)  attivita'  e  insegnamenti   relativi   a   «Cittadinanza   e
Costituzione», di cui all'articolo 1 del decreto-legge  1°  settembre
2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  ottobre
2008, n. 169, sono  previsti  in  tutti  i  percorsi  secondo  quanto
indicato nell'allegato A) del presente regolamento. 
  2. I percorsi di cui al comma 1, hanno la seguente struttura: 
    a) un primo biennio articolato, per ciascun anno, in 660  ore  di
attivita' e insegnamenti di istruzione  generale  e  in  396  ore  di
attivita'  e  insegnamenti  obbligatori   di   indirizzo,   ai   fini
dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione di  cui  al  regolamento
adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto
2007, n. 139 e dell'acquisizione dei saperi  e  delle  competenze  di
indirizzo  in   funzione   orientativa,   anche   per   favorire   la
reversibilita' delle scelte degli studenti; 
    b) un secondo biennio articolato per ciascun anno, in 495 ore  di
attivita' e insegnamenti di istruzione  generale  e  in  561  ore  di
attivita' e insegnamenti obbligatori di indirizzo; 
    c)  un  quinto  anno  articolato  in  495  ore  di  attivita'   e
insegnamenti di istruzione generale e  in  561  ore  di  attivita'  e
insegnamenti obbligatori di indirizzo, che consentano  allo  studente
di acquisire una conoscenza  sistemica  della  filiera  economica  di
riferimento, idonea anche ad orientare la prosecuzione degli studi  a
livello  terziario  con  particolare  riguardo  all'esercizio   delle
professioni tecniche; 
    d) si sviluppano soprattutto attraverso metodologie basate su: la
didattica  di   laboratorio,   anche   per   valorizzare   stili   di
apprendimento induttivi; l'orientamento progressivo, l'analisi  e  la
soluzione dei problemi relativi al settore produttivo di riferimento;
il lavoro cooperativo per progetti; la personalizzazione dei prodotti
e dei servizi  attraverso  l'uso  delle  tecnologie  e  del  pensiero
creativo;  la  gestione  di  processi  in  contesti   organizzati   e
l'alternanza scuola lavoro. 
  3. Ai fini di cui al comma 1, gli istituti professionali: 
    a)  possono  utilizzare  la  quota  di  autonomia  del  20%   dei
curricoli, nell'ambito degli indirizzi definiti dalle  regioni  e  in
coerenza con il profilo di cui all'allegato A),  sia  per  potenziare
gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con  particolare
riferimento alle attivita' di laboratorio, sia per attivare ulteriori
insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi  previsti
dal piano dell'offerta  formativa.  Nei  limiti  del  contingente  di
organico ad esse annualmente assegnato, tale quota e' determinata, in
base all'orario complessivo  delle  lezioni  previsto  per  il  primo
biennio e per il complessivo triennio, tenuto conto  delle  richieste
degli studenti e delle loro famiglie,  fermo  restando  che  ciascuna
disciplina non puo' essere decurtata per piu' del  20%  previsto  dai
quadri orario di cui agli allegati B) e C). A tal  fine,  nell'ambito
delle  dotazioni  organiche   del   personale   docente   determinate
annualmente con il decreto adottato  dal  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze puo' essere previsto un contingente  di
organico  da  assegnare  alle  singole  istituzioni  scolastiche  e/o
disponibile attraverso gli accordi di rete previsti  dall'articolo  7
del decreto del Presidente della Repubblica 8  marzo  1999,  n.  275,
fermo restando il conseguimento, a regime, degli obiettivi finanziari
di cui all'articolo 64 del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
subordinatamente, alla preventiva verifica  da  parte  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con  il
Ministero dell'economia e  delle  finanze  circa  la  sussistenza  di
economie aggiuntive; 
    b)  utilizzano  gli   spazi   di   flessibilita',   intesi   come
possibilita' di articolare in opzioni le aree  di  indirizzo  di  cui
agli allegati B) e C) per corrispondere alle esigenze del  territorio
e ai fabbisogni formativi espressi  dal  mondo  del  lavoro  e  delle
professioni, con riferimento all'orario annuale delle  lezioni  entro
il 35% nel secondo biennio e  il  40%  nell'ultimo  anno.  L'utilizzo
della  citata  flessibilita'  avviene  nei  limiti  delle   dotazioni
organiche assegnate senza determinare esuberi di personale; 
    c) possono utilizzare gli spazi di flessibilita' anche nel  primo
biennio entro il 25% dell'orario annuale delle lezioni  per  svolgere
un  ruolo   integrativo   e   complementare   rispetto   al   sistema
dell'istruzione e della formazione  professionale  regionale  di  cui
all'articolo 2, comma 3, nei limiti  degli  assetti  ordinamentali  e
delle consistenze di  organico  previsti  dal  presente  regolamento.
Nella fase transitoria gli istituti professionali  di  Stato  possono
svolgere detto ruolo a seguito della  stipula  delle  intese  di  cui
all'articolo 8, comma 2, e, a regime,  previa  intesa  in  Conferenza
Unificata di cui all'articolo  13,  comma  1-quinquies,  del  decreto
legge 31 gennaio 2007, n. 7,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 2 aprile 2007, n. 40. 
    d)  possono  costituire,  nell'esercizio  della  loro   autonomia
didattica, organizzativa e di ricerca, senza nuovi e  maggiori  oneri
per la finanza pubblica, dipartimenti, quali articolazioni funzionali
del collegio dei docenti, per  il  sostegno  alla  didattica  e  alla
progettazione formativa; 
    e) possono dotarsi, nell'esercizio della loro autonomia didattica
e organizzativa, di un comitato tecnico-scientifico,  senza  nuovi  e
maggiori oneri per la finanza pubblica,  composto  da  docenti  e  da
esperti del mondo del  lavoro,  delle  professioni  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica, con funzioni consultive e di proposta  per
l'organizzazione delle aree  di  indirizzo  e  l'utilizzazione  degli
spazi di autonomia e flessibilita'; ai componenti  del  comitato  non
spettano compensi ad alcun titolo; 
    f) possono stipulare contratti d'opera con esperti del mondo  del
lavoro e delle professioni con una specifica e documentata esperienza
professionale  maturata  nel  settore   di   riferimento,   ai   fini
dell'arricchimento   dell'offerta   formativa   e   per    competenze
specialistiche non presenti nell'istituto, nei limiti degli spazi  di
flessibilita' di cui alla lettera a) e  delle  risorse  iscritte  nel
programma annuale di ciascuna istituzione scolastica. 
 
          Note all'art. 5: 
              -  Per  i   riferimenti   della   Raccomandazione   del
          Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla
          costituzione  del  Quadro  europeo  delle  qualifiche   per
          l'apprendimento permanente (2008/C  111/01)  si  vedano  le
          note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, del decreto
          legislativo  17  ottobre  2005,  n.  226,  recante   «Norme
          generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al
          secondo  ciclo  del  sistema  educativo  di  istruzione   e
          formazione, a norma dell'art. 2 della L. 28 marzo 2003,  n.
          53»: 
              «Art. 3 (Attivita' educative e  didattiche).  -  1.  Al
          fine di garantire l'esercizio del  diritto  dovere  di  cui
          all'art. 1, comma 1, l'orario  annuale  delle  lezioni  nei
          percorsi liceali, comprensivo della  quota  riservata  alle
          regioni,   alle   istituzioni   scolastiche   autonome   ed
          all'insegnamento della religione cattolica  in  conformita'
          all'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense
          e al relativo protocollo addizionale reso esecutivo con  la
          legge 25 marzo 1985, n. 121, ed alle conseguenti intese, e'
          articolato in  attivita'  e  insegnamenti  obbligatori  per
          tutti gli studenti, attivita' e insegnamenti obbligatori di
          indirizzo, attivita' e insegnamenti  obbligatori  a  scelta
          dello studente, fatto salvo quanto previsto dal comma 4,  e
          attivita'  e  insegnamenti  facoltativi,   secondo   quanto
          previsto agli articoli da 4 a 11.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge  1°
          settembre 2008 n. 137, convertito dalla  legge  20  ottobre
          2009 n. 169 recante: «Disposizioni urgenti  in  materia  di
          istruzione e universita'» si vedano le note alle premesse. 
              «Art. 1 (Cittadinanza e Costituzione). 1.  A  decorrere
          dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009,  oltre  ad  una
          sperimentazione  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  11   del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono  attivate  azioni  di
          sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate
          all'acquisizione  nel  primo  e  nel   secondo   ciclo   di
          istruzione delle conoscenze e delle competenze  relative  a
          «Cittadinanza  e  Costituzione»,  nell'ambito  delle   aree
          storico-geografica  e  storico-sociale  e  del  monte   ore
          complessivo previsto per  le  stesse.  Iniziative  analoghe
          sono avviate nella scuola dell'infanzia. 
              1-bis.  Al  fine  di  promuovere  la   conoscenza   del
          pluralismo    istituzionale,    definito    dalla     Carta
          costituzionale, sono altresi' attivate  iniziative  per  lo
          studio degli statuti regionali delle regioni  ad  autonomia
          ordinaria e speciale. 
              2. All'attuazione del  presente  articolo  si  provvede
          entro  i  limiti  delle  risorse   umane,   strumentali   e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente.». 
              - Per i riferiementi del  decreto  del  Ministro  della
          pubblica  istruzione  22  agosto  2007,  n.  139,   recante
          «Regolamento  recante  norme  in  materia  di   adempimento
          dell'obbligo di istruzione, ai  sensi  dell'art.  1,  comma
          622, della L. 27 dicembre 2006, n. 296», si vedano le  note
          alle premesse. 
              - Il testo dell'art. 7 del decreto del Presidente della
          Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante «Norme in  materia
          di autonomia delle istituzioni scolastiche» e' il seguente: 
              «Art.  7  (Reti  di  scuole).  -  1.   Le   istituzioni
          scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad
          essi  per  il  raggiungimento   delle   proprie   finalita'
          istituzionali. 
              2. L'accordo puo' avere a oggetto attivita' didattiche,
          di ricerca, sperimentazione e  sviluppo,  di  formazione  e
          aggiornamento; di  amministrazione  e  contabilita',  ferma
          restando l'autonomia dei singoli bilanci;  di  acquisto  di
          beni e servizi, di  organizzazione  e  di  altre  attivita'
          coerenti  con  le  finalita'  istituzionali;  se  l'accordo
          prevede attivita' didattiche o di ricerca,  sperimentazione
          e sviluppo, di formazione e  aggiornamento,  e'  approvato,
          oltre che dal consiglio di circolo o di istituto, anche dal
          collegio dei docenti delle singole scuole  interessate  per
          la parte di propria competenza. 
              3. L'accordo puo' prevedere lo  scambio  temporaneo  di
          docenti, che liberamente vi consentono, fra le  istituzioni
          che partecipano alla rete i cui docenti abbiano  uno  stato
          giuridico omogeneo.  I  docenti  che  accettano  di  essere
          impegnati in progetti che prevedono lo  scambio  rinunciano
          al  trasferimento  per  la  durata  del  loro  impegno  nei
          progetti stessi, con le  modalita'  stabilite  in  sede  di
          contrattazione collettiva. 
              4.  L'accordo  individua  l'organo  responsabile  della
          gestione delle risorse e del raggiungimento delle finalita'
          del progetto, la sua durata, le sue  competenze  e  i  suoi
          poteri, nonche'  le  risorse  professionali  e  finanziarie
          messe a disposizione della rete dalle singole  istituzioni;
          l'accordo e' depositato presso le segreterie delle  scuole,
          ove gli interessati possono prenderne visione  ed  estrarne
          copia. 
              5. Gli accordi sono aperti  all'adesione  di  tutte  le
          istituzioni  scolastiche  che  intendano   parteciparvi   e
          prevedono iniziative per favorire  la  partecipazione  alla
          rete   delle   istituzioni   scolastiche   che   presentano
          situazioni di difficolta'. 
              6. Nell'ambito delle reti  di  scuole,  possono  essere
          istituiti laboratori finalizzati tra l'altro a: 
                a) la ricerca didattica e la sperimentazione; 
                b) la documentazione, secondo  procedure  definite  a
          livello nazionale per la  piu'  ampia  circolazione,  anche
          attraverso  rete  telematica,  di   ricerche,   esperienze,
          documenti e informazioni; 
                c)  la   formazione   in   servizio   del   personale
          scolastico; 
                d) l'orientamento scolastico e professionale. 
              7. Quando sono istituite reti di scuole,  gli  organici
          funzionali di istituto possono essere definiti in  modo  da
          consentire l'affidamento a personale dotato  di  specifiche
          esperienze e  competenze  di  compiti  organizzativi  e  di
          raccordo interistituzionale e di gestione dei laboratori di
          cui al comma 6. 
              8. Le scuole, sia singolarmente che collegate in  rete,
          possono stipulare convenzioni  con  universita'  statali  o
          private,  ovvero  con  istituzioni,  enti,  associazioni  o
          agenzie operanti sul territorio che intendono dare il  loro
          apporto alla realizzazione di specifici obiettivi. 
              9. Anche al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma 1,
          le istituzioni scolastiche possono promuovere e partecipare
          ad accordi e convenzioni per il coordinamento di  attivita'
          di  comune   interesse   che   coinvolgono,   su   progetti
          determinati,   piu'   scuole,   enti,   associazioni    del
          volontariato  e  del  privato  sociale.  Tali   accordi   e
          convenzioni sono  depositati  presso  le  segreterie  delle
          scuole dove gli interessati possono  prenderne  visione  ed
          estrarne copia. 
              10. Le istituzioni  scolastiche  possono  costituire  o
          aderire a consorzi pubblici e privati per assolvere compiti
          istituzionali coerenti col Piano dell'offerta formativa  di
          cui all'art. 3 e per l'acquisizione di servizi e  beni  che
          facilitino  lo  svolgimento  dei   compiti   di   carattere
          formativo.». 
                
                
              - Per il  testo  dell'art.  64,  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6  agosto  2008,
          n.  133,  recante  Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo
          economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
          stabilizzazione della finanza pubblica  e  la  perequazione
          tributaria, si veda la nota al titolo.