Art. 5 Organizzazione dei percorsi 1. I percorsi degli istituti professionali sono riordinati secondo i seguenti criteri: a) i risultati di apprendimento dei percorsi sono determinati in base a quanto previsto all'articolo 3, comma 1, e all'articolo 4, comma 1, in relazione agli insegnamenti di cui agli allegati B) e C) del presente regolamento. La declinazione in competenze, abilita' e conoscenze e' effettuata dalle istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, sulla base delle linee guida di cui all'articolo 8, comma 6, in relazione anche alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF), anche ai fini della mobilita' delle persone sul territorio dell'Unione europea; b) l'orario complessivo annuale e' determinato in 1.056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali di lezione, comprensive della quota riservata alle regioni e dell'insegnamento della religione cattolica secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; c) i percorsi attengono a due ampi settori: 1) industria e artigianato; 2) servizi; d) l'area di istruzione generale e' comune a tutti i percorsi e le aree di indirizzo, che possono essere ulteriormente specificate in opzioni secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, lettera c), si riferiscono a ciascuno dei due settori di cui alla lettera c); e) attivita' e insegnamenti relativi a «Cittadinanza e Costituzione», di cui all'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono previsti in tutti i percorsi secondo quanto indicato nell'allegato A) del presente regolamento. 2. I percorsi di cui al comma 1, hanno la seguente struttura: a) un primo biennio articolato, per ciascun anno, in 660 ore di attivita' e insegnamenti di istruzione generale e in 396 ore di attivita' e insegnamenti obbligatori di indirizzo, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139 e dell'acquisizione dei saperi e delle competenze di indirizzo in funzione orientativa, anche per favorire la reversibilita' delle scelte degli studenti; b) un secondo biennio articolato per ciascun anno, in 495 ore di attivita' e insegnamenti di istruzione generale e in 561 ore di attivita' e insegnamenti obbligatori di indirizzo; c) un quinto anno articolato in 495 ore di attivita' e insegnamenti di istruzione generale e in 561 ore di attivita' e insegnamenti obbligatori di indirizzo, che consentano allo studente di acquisire una conoscenza sistemica della filiera economica di riferimento, idonea anche ad orientare la prosecuzione degli studi a livello terziario con particolare riguardo all'esercizio delle professioni tecniche; d) si sviluppano soprattutto attraverso metodologie basate su: la didattica di laboratorio, anche per valorizzare stili di apprendimento induttivi; l'orientamento progressivo, l'analisi e la soluzione dei problemi relativi al settore produttivo di riferimento; il lavoro cooperativo per progetti; la personalizzazione dei prodotti e dei servizi attraverso l'uso delle tecnologie e del pensiero creativo; la gestione di processi in contesti organizzati e l'alternanza scuola lavoro. 3. Ai fini di cui al comma 1, gli istituti professionali: a) possono utilizzare la quota di autonomia del 20% dei curricoli, nell'ambito degli indirizzi definiti dalle regioni e in coerenza con il profilo di cui all'allegato A), sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attivita' di laboratorio, sia per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa. Nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato, tale quota e' determinata, in base all'orario complessivo delle lezioni previsto per il primo biennio e per il complessivo triennio, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie, fermo restando che ciascuna disciplina non puo' essere decurtata per piu' del 20% previsto dai quadri orario di cui agli allegati B) e C). A tal fine, nell'ambito delle dotazioni organiche del personale docente determinate annualmente con il decreto adottato dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze puo' essere previsto un contingente di organico da assegnare alle singole istituzioni scolastiche e/o disponibile attraverso gli accordi di rete previsti dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, fermo restando il conseguimento, a regime, degli obiettivi finanziari di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e subordinatamente, alla preventiva verifica da parte del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze circa la sussistenza di economie aggiuntive; b) utilizzano gli spazi di flessibilita', intesi come possibilita' di articolare in opzioni le aree di indirizzo di cui agli allegati B) e C) per corrispondere alle esigenze del territorio e ai fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro e delle professioni, con riferimento all'orario annuale delle lezioni entro il 35% nel secondo biennio e il 40% nell'ultimo anno. L'utilizzo della citata flessibilita' avviene nei limiti delle dotazioni organiche assegnate senza determinare esuberi di personale; c) possono utilizzare gli spazi di flessibilita' anche nel primo biennio entro il 25% dell'orario annuale delle lezioni per svolgere un ruolo integrativo e complementare rispetto al sistema dell'istruzione e della formazione professionale regionale di cui all'articolo 2, comma 3, nei limiti degli assetti ordinamentali e delle consistenze di organico previsti dal presente regolamento. Nella fase transitoria gli istituti professionali di Stato possono svolgere detto ruolo a seguito della stipula delle intese di cui all'articolo 8, comma 2, e, a regime, previa intesa in Conferenza Unificata di cui all'articolo 13, comma 1-quinquies, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. d) possono costituire, nell'esercizio della loro autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, dipartimenti, quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti, per il sostegno alla didattica e alla progettazione formativa; e) possono dotarsi, nell'esercizio della loro autonomia didattica e organizzativa, di un comitato tecnico-scientifico, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica, con funzioni consultive e di proposta per l'organizzazione delle aree di indirizzo e l'utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilita'; ai componenti del comitato non spettano compensi ad alcun titolo; f) possono stipulare contratti d'opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni con una specifica e documentata esperienza professionale maturata nel settore di riferimento, ai fini dell'arricchimento dell'offerta formativa e per competenze specialistiche non presenti nell'istituto, nei limiti degli spazi di flessibilita' di cui alla lettera a) e delle risorse iscritte nel programma annuale di ciascuna istituzione scolastica.
Note all'art. 5: - Per i riferimenti della Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (2008/C 111/01) si vedano le note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53»: «Art. 3 (Attivita' educative e didattiche). - 1. Al fine di garantire l'esercizio del diritto dovere di cui all'art. 1, comma 1, l'orario annuale delle lezioni nei percorsi liceali, comprensivo della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome ed all'insegnamento della religione cattolica in conformita' all'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e al relativo protocollo addizionale reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, ed alle conseguenti intese, e' articolato in attivita' e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, attivita' e insegnamenti obbligatori di indirizzo, attivita' e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, e attivita' e insegnamenti facoltativi, secondo quanto previsto agli articoli da 4 a 11.». - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 1° settembre 2008 n. 137, convertito dalla legge 20 ottobre 2009 n. 169 recante: «Disposizioni urgenti in materia di istruzione e universita'» si vedano le note alle premesse. «Art. 1 (Cittadinanza e Costituzione). 1. A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, oltre ad una sperimentazione nazionale, ai sensi dell'art. 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell'infanzia. 1-bis. Al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, definito dalla Carta costituzionale, sono altresi' attivate iniziative per lo studio degli statuti regionali delle regioni ad autonomia ordinaria e speciale. 2. All'attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.». - Per i riferiementi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, recante «Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 622, della L. 27 dicembre 2006, n. 296», si vedano le note alle premesse. - Il testo dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante «Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche» e' il seguente: «Art. 7 (Reti di scuole). - 1. Le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento delle proprie finalita' istituzionali. 2. L'accordo puo' avere a oggetto attivita' didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento; di amministrazione e contabilita', ferma restando l'autonomia dei singoli bilanci; di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attivita' coerenti con le finalita' istituzionali; se l'accordo prevede attivita' didattiche o di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, e' approvato, oltre che dal consiglio di circolo o di istituto, anche dal collegio dei docenti delle singole scuole interessate per la parte di propria competenza. 3. L'accordo puo' prevedere lo scambio temporaneo di docenti, che liberamente vi consentono, fra le istituzioni che partecipano alla rete i cui docenti abbiano uno stato giuridico omogeneo. I docenti che accettano di essere impegnati in progetti che prevedono lo scambio rinunciano al trasferimento per la durata del loro impegno nei progetti stessi, con le modalita' stabilite in sede di contrattazione collettiva. 4. L'accordo individua l'organo responsabile della gestione delle risorse e del raggiungimento delle finalita' del progetto, la sua durata, le sue competenze e i suoi poteri, nonche' le risorse professionali e finanziarie messe a disposizione della rete dalle singole istituzioni; l'accordo e' depositato presso le segreterie delle scuole, ove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia. 5. Gli accordi sono aperti all'adesione di tutte le istituzioni scolastiche che intendano parteciparvi e prevedono iniziative per favorire la partecipazione alla rete delle istituzioni scolastiche che presentano situazioni di difficolta'. 6. Nell'ambito delle reti di scuole, possono essere istituiti laboratori finalizzati tra l'altro a: a) la ricerca didattica e la sperimentazione; b) la documentazione, secondo procedure definite a livello nazionale per la piu' ampia circolazione, anche attraverso rete telematica, di ricerche, esperienze, documenti e informazioni; c) la formazione in servizio del personale scolastico; d) l'orientamento scolastico e professionale. 7. Quando sono istituite reti di scuole, gli organici funzionali di istituto possono essere definiti in modo da consentire l'affidamento a personale dotato di specifiche esperienze e competenze di compiti organizzativi e di raccordo interistituzionale e di gestione dei laboratori di cui al comma 6. 8. Le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con universita' statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi. 9. Anche al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma 1, le istituzioni scolastiche possono promuovere e partecipare ad accordi e convenzioni per il coordinamento di attivita' di comune interesse che coinvolgono, su progetti determinati, piu' scuole, enti, associazioni del volontariato e del privato sociale. Tali accordi e convenzioni sono depositati presso le segreterie delle scuole dove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia. 10. Le istituzioni scolastiche possono costituire o aderire a consorzi pubblici e privati per assolvere compiti istituzionali coerenti col Piano dell'offerta formativa di cui all'art. 3 e per l'acquisizione di servizi e beni che facilitino lo svolgimento dei compiti di carattere formativo.». - Per il testo dell'art. 64, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, si veda la nota al titolo.