Art. 6 
 
 
                     Valutazione e titoli finali 
 
  1.  La  valutazione  periodica  e  finale  degli  apprendimenti  e'
effettuata secondo  quanto  previsto  dall'articolo  13  del  decreto
legislativo 17 ottobre  2005,  n.  226  e  successive  modificazioni,
dall'articolo  2  del  decreto  legge  1°  settembre  2008,  n.  137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169  e
dal  regolamento  emanato  con  il  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 22 giugno 2009, n. 122. 
  2. I percorsi degli istituti professionali  si  concludono  con  un
esame  di  Stato,  secondo  le  vigenti  disposizioni   sugli   esami
conclusivi dell'istruzione secondaria superiore. 
  3. Le prove per la valutazione periodica e finale e per  gli  esami
di Stato di cui ai commi 1 e 2 sono definite in modo da accertare  la
capacita' dello studente di  utilizzare  i  saperi  e  le  competenze
acquisiti nel corso degli studi anche in contesti applicativi. A  tal
fine, con riferimento a specifiche competenze relative alle  aree  di
indirizzo, le commissioni di esame si possono avvalere di esperti del
mondo economico e produttivo con documentata esperienza  nel  settore
di riferimento. 
  4. Al superamento dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi degli
istituti professionali viene  rilasciato  il  diploma  di  istruzione
professionale, indicante l'indirizzo  seguito  dallo  studente  e  le
competenze acquisite, anche con riferimento  alle  eventuali  opzioni
scelte.  Il  predetto  diploma  costituisce  titolo  necessario   per
l'accesso  all'universita'  ed  agli  istituti  di  alta   formazione
artistica, musicale e coreutica, agli istituti tecnici superiori e ai
percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui ai  capi
II e III del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
25 gennaio 2008, fermo restando il  valore  del  diploma  medesimo  a
tutti gli altri effetti previsti dall'ordinamento giuridico. 
  5. Le Province autonome di Trento e Bolzano per  gli  studenti  che
hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso  di
istruzione   e   formazione   professionale   quadriennale   di   cui
all'articolo 20, comma 1, lettera  c),  del  decreto  legislativo  17
ottobre 2005, n. 226, e intendono sostenere l'esame di Stato  di  cui
all'articolo 15,  comma  6,  del  medesimo  decreto,  realizzano  gli
appositi corsi annuali che si concludono con  l'esame  di  Stato.  Le
commissioni d'esame  sono  nominate,  ove  richiesto  dalle  Province
medesime, dal Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, con le modalita' e i programmi di cui alle rispettive  norme
di  attuazione  dello  statuto  della  regione  Trentino-Alto  Adige.
Attraverso  specifiche  intese  tra  il  Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e le Province autonome di  Trento  e
Bolzano sono definiti i criteri generali  per  la  realizzazione  dei
corsi di cui sopra in modo coerente con  il  percorso  seguito  dallo
studente  nel  sistema  provinciale  dell'istruzione   e   formazione
professionale. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 13 e  dell'art.
          20, comma 1, lett. c), del decreto legislativo  17  ottobre
          2005, n. 226 recante «Norme generali e  livelli  essenziali
          delle prestazioni relativi al  secondo  ciclo  del  sistema
          educativo di istruzione e  formazione,  a  norma  dell'art.
          2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»: 
              «Art. 13 (Valutazione e scrutini). - 1. La valutazione,
          periodica   e   annuale,   degli   apprendimenti   e    del
          comportamento degli  studenti  e  la  certificazione  delle
          competenze, abilita' e capacita'  da  essi  acquisite  sono
          affidate ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle
          attivita' educative e  didattiche  previsti  dai  piani  di
          studio  personalizzati.  Sulla  base  degli   esiti   della
          valutazione  periodica,  gli  istituti  predispongono   gli
          interventi educativi  e  didattici  ritenuti  necessari  al
          recupero e allo sviluppo degli apprendimenti. 
              2.  Ai  fini  della   validita'   dell'anno,   per   la
          valutazione dello studente, e' richiesta  la  frequenza  di
          almeno  tre  quarti  dell'orario   annuale   personalizzato
          complessivo di cui all'art. 3. 
              3.. 
              4.. 
              5. All'esame di Stato sono ammessi i candidati  esterni
          in possesso  dei  requisiti  prescritti  dall'art.  2 della
          legge 10 dicembre 1997, n. 425 e  dall'art.  3 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323. 
              6.  Coloro  che  chiedano  di  rientrare  nei  percorsi
          liceali e che abbiano superato l'esame conclusivo del primo
          ciclo tanti anni prima quanti ne  occorrono  per  il  corso
          normale degli studi liceali possono essere ammessi a classi
          successive alla prima previa valutazione delle  conoscenze,
          competenze,  abilita'  e  capacita'   possedute,   comunque
          acquisite, da  parte  di  apposite  commissioni  costituite
          presso  le  istituzioni  del  sistema  dei   licei,   anche
          collegate in rete tra di loro. Ai fini di tale  valutazione
          le  commissioni  tengono  conto  dei   crediti   acquisiti,
          debitamente documentati, e possono sottoporre i richiedenti
          ad eventuali prove  per  l'accertamento  delle  conoscenze,
          competenze, abilita' e capacita' necessarie per la proficua
          prosecuzione  degli  studi.  Con   decreto   del   Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  sono
          stabilite le  modalita'  di  costituzione  e  funzionamento
          delle commissioni. Alle  valutazioni  di  cui  al  presente
          comma si provvede dopo l'effettuazione degli scrutini. 
              7. Coloro che cessino di frequentare  l'istituto  prima
          del 15 marzo e che intendano di proseguire  gli  studi  nel
          sistema dei licei, possono chiedere  di  essere  sottoposti
          alle  valutazioni  di  cui  al  comma  6.  Sono  dispensati
          dall'obbligo dell'intervallo dal superamento dell'esame  di
          Stato di cui al comma 6 i richiedenti che abbiano  compiuto
          il diciottesimo anno di eta' non oltre il giorno precedente
          quello dell'inizio delle predette valutazioni. Coloro  che,
          nell'anno  in  corso,  abbiano  compiuto  o   compiano   il
          ventitreesimo anno di eta' sono altresi'  dispensati  dalla
          presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore.». 
                
              «Art.  20  (Livelli  essenziali  della  valutazione   e
          certificazione  delle  competenze).   -   1.   Le   Regioni
          assicurano,  quali   livelli   essenziali   riferiti   alla
          valutazione e certificazione delle competenze: 
              a)-b) (omissis) 
              c)  che,  previo  superamento  di  appositi  esami,  lo
          studente consegua la qualifica di  operatore  professionale
          con  riferimento  alla  relativa  figura  professionale,  a
          conclusione dei percorsi di  durata  triennale,  ovvero  il
          diploma  professionale  di  tecnico,  a   conclusione   dei
          percorsi di durata almeno quadriennale;». 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art.   2   del
          decreto-legge 1° settembre 2008 n.  137,  convertito  dalla
          legge 20 ottobre 2009 n.169 recante: «Disposizioni  urgenti
          in materia di istruzione e universita'»: 
              «Art. 2 (Valutazione del comportamento degli studenti).
          - 1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno  1998,
          n. 249, e successive modificazioni, in materia di  diritti,
          doveri e sistema disciplinare degli studenti  nelle  scuole
          secondarie  di  primo  e  di  secondo  grado,  in  sede  di
          scrutinio   intermedio   e   finale   viene   valutato   il
          comportamento di ogni studente durante tutto il periodo  di
          permanenza nella sede scolastica, anche in  relazione  alla
          partecipazione alle attivita' ed agli interventi  educativi
          realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori  della
          propria sede. 
              1-bis. Le somme iscritte  nel  conto  dei  residui  del
          bilancio dello Stato per l'anno 2008, a seguito  di  quanto
          disposto  dall'art.  1,  commi  28 e  29,  della  legge  30
          dicembre 2004, n.  311,  e  successive  modificazioni,  non
          utilizzate alla data di entrata in vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, sono versate  all'entrata
          del  bilancio  dello  Stato   per   essere   destinate   al
          finanziamento di interventi per l'edilizia scolastica e  la
          messa in sicurezza  degli  istituti  scolastici  ovvero  di
          impianti e strutture  sportive  dei  medesimi.  Al  riparto
          delle risorse,  con  l'individuazione  degli  interventi  e
          degli  enti  destinatari,  si  provvede  con  decreto   del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          in  coerenza  con  apposito   atto   di   indirizzo   delle
          Commissioni parlamentari competenti per  materia  e  per  i
          profili finanziari. 
              2.  A  decorrere  dall'anno  scolastico  2008/2009,  la
          valutazione  del  comportamento  e'   effettuata   mediante
          l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi. 
              3.  La  votazione  sul  comportamento  degli  studenti,
          attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre
          alla valutazione complessiva dello studente e determina, se
          inferiore a sei decimi, la  non  ammissione  al  successivo
          anno di corso  o  all'esame  conclusivo  del  ciclo.  Ferma
          l'applicazione  della  presente  disposizione   dall'inizio
          dell'anno scolastico di cui al comma  2,  con  decreto  del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
          sono specificati i criteri per correlare la  particolare  e
          oggettiva gravita' del comportamento al  voto  inferiore  a
          sei decimi, nonche'  eventuali  modalita'  applicative  del
          presente articolo.». 
              - Per il decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
          giugno  2009,   n.   122   recante   «Regolamento   recante
          coordinamento delle norme vigenti per la valutazione  degli
          alunni e ulteriori modalita'  applicative  in  materia,  ai
          sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge  1°  settembre
          2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
          ottobre 2008, n. 169.» si vedano le note alle premesse. 
              - Per il testo del D.P.C.M. 25  gennaio  2008  recante:
          «Linee  guida  per  la  riorganizzazione  del  Sistema   di
          istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione
          degli istituti tecnici superiori» si vedano  le  note  alle
          premesse.