Art. 7 
 
 
  Monitoraggio, valutazione di sistema e aggiornamento dei percorsi 
 
  1. I percorsi degli istituti professionali sono oggetto di costante
monitoraggio, anche ai fini della loro  innovazione  permanente,  nel
confronto con le Regioni, gli Enti locali, le  Parti  sociali  e  gli
altri  Ministeri  interessati,  avvalendosi   anche   dell'assistenza
tecnica  dell'Istituto  Nazionale  per  la  Valutazione  del  Sistema
Educativo di Istruzione  e  Formazione  (I.N.VAL.S.I.),  dell'Agenzia
Nazionale per lo  Sviluppo  dell'Autonomia  Scolastica  (A.N.S.A.S.),
dell'Istituto per lo  Sviluppo  della  Formazione  Professionale  dei
Lavoratori (I.S.F.O.L.), di Italia  Lavoro  e  dell'Istituto  per  la
Promozione Industriale (I.P.I.), senza ulteriori oneri a carico della
finanza pubblica. 
  2. Gli indirizzi, i profili e i relativi risultati di apprendimento
degli istituti  professionali  sono  aggiornati  periodicamente,  con
riferimento agli esiti del monitoraggio di cui  al  comma  1  e  agli
sviluppi della ricerca scientifica e  alle  innovazioni  tecnologiche
nonche' alle esigenze espresse dal mondo economico e produttivo. 
  3.  I  risultati  di  apprendimento  sono  oggetto  di  valutazione
periodica da parte dell'Istituto Nazionale  per  la  Valutazione  del
Sistema Educativo di Istruzione e Formazione (I.N.V.A.L.S.I.), che ne
cura  anche  la  pubblicizzazione  degli  esiti.  I   risultati   del
monitoraggio  e  della  valutazione  sono  oggetto  di  un   rapporto
presentato al Parlamento ogni tre anni dal Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.