Art. 8 Passaggio al nuovo ordinamento 1. Gli attuali istituti professionali di ogni tipo e indirizzo confluiscono negli istituti professionali di cui al presente regolamento secondo quanto previsto dalla tabella contenuta nell'allegato D) a partire dall'anno scolastico 2010/2011, ferma restando la prosecuzione dei percorsi attivati, sino all'anno scolastico 2009/2010, secondo il previgente ordinamento. Per la confluenza di percorsi sperimentali non indicati espressamente nell'allegato D), si fa riferimento alla corrispondenza dei titoli finali prevista dai provvedimenti di autorizzazione alla sperimentazione adottati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 2. Ai fini della realizzazione dell'offerta coordinata tra i percorsi di istruzione degli istituti professionali e quelli di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e in relazione alla definizione e allo sviluppo del processo di attuazione del titolo V della Costituzione, possono essere concordate specifiche intese tra il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Ministero dell'economia e delle finanze e le singole Regioni interessate per la sperimentazione di nuovi modelli organizzativi e di gestione degli istituti professionali, anche in relazione all'erogazione dell'offerta formativa. 3. L'area di professionalizzazione di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 15 aprile 1994, e' sostituita, nelle quarte e quinte classi, funzionanti a partire dall'anno scolastico 2010/2011 e sino alla messa a regime dell'ordinamento di cui al presente regolamento, con 132 ore di attivita' in alternanza scuola lavoro a valere sulle risorse di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77. 4. Con successivi decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti: a) l'articolazione delle cattedre, in relazione alle classi di concorso del personale docente, per ciascuno degli indirizzi di cui agli allegati B) e C), da determinarsi anche con riferimento alla ridefinizione dell'orario complessivo annuale delle lezioni di cui all'articolo 1, comma 3. La ridefinizione e' effettuata in modo da ridurre del 20% l'orario previsto dall'ordinamento previgente con riferimento alle classi di concorso le cui discipline hanno complessivamente un orario annuale pari o superiore a 99 ore, comprese le ore di compresenza degli insegnanti tecnico-pratici; le cattedre sono costituite, di norma, con non meno di 18 ore settimanali e comunque nel rispetto degli obiettivi finanziari di cui all'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; b) gli indicatori per la valutazione e l'autovalutazione degli istituti professionali, anche con riferimento al quadro europeo per la garanzia della qualita' dei sistemi di istruzione e formazione. c) la definizione, previo parere della Conferenza Stato, Regioni e Province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di ambiti, criteri e modalita' per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo di cui agli articoli 3 e 4, negli spazi di flessibilita' di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b), in un numero contenuto di opzioni incluse in un apposito elenco nazionale, nonche' la ripartizione, per il secondo biennio e l'ultimo anno di ciascun indirizzo, delle ore di compresenza degli insegnanti tecnico pratici di cui agli allegati B) e C). 5. Ai fini di assicurare la continuita' dell'offerta formativa, sino all'emanazione delle linee guida di cui all'articolo 2, comma 3, in caso di mancata adozione, da parte delle Regioni, degli atti dispositivi di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 ed in assenza delle intese di cui al comma 2, gli istituti professionali possono continuare a realizzare, nei limiti degli assetti ordinamentali e delle consistenze di organico previsti dal presente regolamento, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del decreto legislativo medesimo, corsi triennali per il conseguimento dei diplomi di qualifica previsti dagli ordinamenti previgenti, nei limiti dell'orario annuale delle lezioni di 1.056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali, per il primo, secondo e terzo anno. A tale scopo, gli istituti professionali si riferiscono ai quadri orario di cui agli allegati B) e C), utilizzando la quota di autonomia del 20% e le quote di flessibilita' del 25% per il primo biennio e del 35% per il terzo anno di cui all'articolo 5, comma 3, lettere a), b) e c). 6. Il passaggio al nuovo ordinamento e' definito da linee guida a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche, anche per quanto concerne l'articolazione in competenze, conoscenze ed abilita' dei risultati di apprendimento di cui agli allegati B) e C), nonche' da misure nazionali di sistema per l'aggiornamento dei dirigenti, dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti professionali e per informare i giovani e le loro famiglie in relazione alle scelte degli studi da compiere per l'anno scolastico 2010-2011. 7. I posti relativi all'Ufficio tecnico di cui all'articolo 4, comma 3, sono coperti prioritariamente con personale titolare nell'istituzione scolastica e, in mancanza, con personale appartenente a classe di concorso in esubero con modalita' da definire in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa sulla mobilita' e sulle utilizzazioni.
Note all'art. 8: - Per i riferimenti del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53» si vedano le note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 recante: «Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53»: «Art. 9 (Risorse). - 1. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi del presente decreto nel sistema dell'istruzione, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2005 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, come determinata dalla tabella C, allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311.». - Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato -citta' ed autonomie locali» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202. - Si riporta il testo dell'art. 27, commi 2 e 7 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53»: «Art. 27. (Passaggio al nuovo ordinamento). - 1. (omissis). 2. Il primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III e' avviato sulla base della disciplina specifica definita da ciascuna Regione nel rispetto dei livelli essenziali di cui al Capo III, previa definizione con accordi in Conferenza Stato-Regioni ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dei seguenti aspetti: a) individuazione delle figure di differente livello, relative ad aree professionali, articolabili in specifici profili professionali sulla base dei fabbisogni del territorio; b) standard minimi formativi relativi alle competenze di base linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico-sociali ed economiche necessarie al conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale dello studente, nonche' alle competenze professionali proprie di ciascuna specifica figura professionale di cui alla lettera a); c) standard minimi relativi alle strutture delle istituzioni formative e dei relativi servizi. 3. - 6. (omissis) 7. Con l'attuazione dei percorsi di cui al Capo III, i titoli e le qualifiche a carattere professionalizzante, acquisiti tramite i percorsi di istruzione e formazione professionale, sono esclusivamente di competenza delle Regioni e delle Province autonome. In attesa della compiuta attuazione, da parte di tutte le Regioni, degli adempimenti connessi alle loro competenze esclusive in materia di istruzione e formazione professionale, l'attuale sistema di istruzione statale continua ad assicurare, attraverso gli istituti professionali di Stato, l'offerta formativa nel settore, con lo svolgimento dei relativi corsi e il rilascio delle qualifiche. 8. - 9. (omissis)».