Art. 8 
 
 
                   Passaggio al nuovo ordinamento 
 
  1. Gli attuali istituti professionali  di  ogni  tipo  e  indirizzo
confluiscono  negli  istituti  professionali  di  cui   al   presente
regolamento  secondo  quanto   previsto   dalla   tabella   contenuta
nell'allegato D) a  partire  dall'anno  scolastico  2010/2011,  ferma
restando  la  prosecuzione  dei  percorsi  attivati,  sino   all'anno
scolastico 2009/2010,  secondo  il  previgente  ordinamento.  Per  la
confluenza  di  percorsi  sperimentali  non  indicati   espressamente
nell'allegato D), si fa riferimento alla  corrispondenza  dei  titoli
finali   prevista   dai   provvedimenti   di   autorizzazione    alla
sperimentazione    adottati    dal     Ministero     dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. 
  2. Ai  fini  della  realizzazione  dell'offerta  coordinata  tra  i
percorsi di istruzione  degli  istituti  professionali  e  quelli  di
istruzione e formazione professionale di cui al capo III del  decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e in relazione alla  definizione
e allo sviluppo  del  processo  di  attuazione  del  titolo  V  della
Costituzione, possono essere  concordate  specifiche  intese  tra  il
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  le  singole   Regioni
interessate per la sperimentazione di nuovi modelli  organizzativi  e
di  gestione  degli  istituti  professionali,  anche   in   relazione
all'erogazione dell'offerta formativa. 
  3. L'area  di  professionalizzazione  di  cui  all'articolo  4  del
decreto del Ministro della pubblica istruzione  15  aprile  1994,  e'
sostituita, nelle quarte  e  quinte  classi,  funzionanti  a  partire
dall'anno  scolastico  2010/2011  e  sino   alla   messa   a   regime
dell'ordinamento di cui al  presente  regolamento,  con  132  ore  di
attivita' in alternanza scuola lavoro a valere sulle risorse  di  cui
all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 15 aprile  2005,  n.
77. 
  4.   Con   successivi   decreti   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definiti: 
    a) l'articolazione delle cattedre, in relazione  alle  classi  di
concorso del personale docente, per ciascuno degli indirizzi  di  cui
agli allegati B) e C), da determinarsi  anche  con  riferimento  alla
ridefinizione dell'orario complessivo annuale delle  lezioni  di  cui
all'articolo 1, comma 3. La ridefinizione e' effettuata  in  modo  da
ridurre del 20% l'orario  previsto  dall'ordinamento  previgente  con
riferimento  alle  classi  di  concorso  le  cui   discipline   hanno
complessivamente un  orario  annuale  pari  o  superiore  a  99  ore,
comprese le ore di compresenza degli insegnanti  tecnico-pratici;  le
cattedre  sono  costituite,  di  norma,  con  non  meno  di  18   ore
settimanali e comunque nel rispetto degli obiettivi finanziari di cui
all'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
    b) gli indicatori per la valutazione  e  l'autovalutazione  degli
istituti professionali, anche con riferimento al quadro  europeo  per
la garanzia della qualita' dei sistemi di istruzione e formazione. 
    c) la definizione, previo parere della Conferenza Stato,  Regioni
e Province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.
281, di ambiti, criteri e  modalita'  per  l'ulteriore  articolazione
delle aree di indirizzo di cui agli articoli 3 e 4,  negli  spazi  di
flessibilita' di cui all'articolo 5,  comma  3,  lettera  b),  in  un
numero contenuto di opzioni incluse in un apposito elenco  nazionale,
nonche' la ripartizione, per il secondo biennio e  l'ultimo  anno  di
ciascun indirizzo, delle ore di compresenza degli insegnanti  tecnico
pratici di cui agli allegati B) e C). 
  5. Ai fini di assicurare  la  continuita'  dell'offerta  formativa,
sino all'emanazione delle linee guida di cui all'articolo 2, comma 3,
in caso di mancata adozione,  da  parte  delle  Regioni,  degli  atti
dispositivi di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto  legislativo
17 ottobre 2005, n. 226 ed in assenza delle intese di cui al comma 2,
gli istituti  professionali  possono  continuare  a  realizzare,  nei
limiti degli assetti ordinamentali e delle  consistenze  di  organico
previsti dal presente regolamento, ai sensi dell'articolo  27,  comma
7,  del  decreto  legislativo  medesimo,  corsi  triennali   per   il
conseguimento dei diplomi di  qualifica  previsti  dagli  ordinamenti
previgenti, nei limiti dell'orario annuale  delle  lezioni  di  1.056
ore, corrispondente a 32 ore settimanali, per  il  primo,  secondo  e
terzo anno. A tale scopo, gli istituti professionali  si  riferiscono
ai quadri orario di cui agli allegati B) e C), utilizzando  la  quota
di autonomia del 20% e le quote di flessibilita' del 25% per il primo
biennio e del 35% per il terzo anno di cui all'articolo 5,  comma  3,
lettere a), b) e c). 
  6. Il passaggio al nuovo ordinamento e' definito da linee  guida  a
sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica  delle  istituzioni
scolastiche, anche per quanto concerne l'articolazione in competenze,
conoscenze ed abilita' dei risultati di  apprendimento  di  cui  agli
allegati B)  e  C),  nonche'  da  misure  nazionali  di  sistema  per
l'aggiornamento  dei  dirigenti,  dei   docenti   e   del   personale
amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti  professionali  e
per informare i giovani e le loro famiglie in relazione  alle  scelte
degli studi da compiere per l'anno scolastico 2010-2011. 
  7. I posti relativi all'Ufficio  tecnico  di  cui  all'articolo  4,
comma  3,  sono  coperti  prioritariamente  con  personale   titolare
nell'istituzione   scolastica   e,   in   mancanza,   con   personale
appartenente a  classe  di  concorso  in  esubero  con  modalita'  da
definire in sede di contrattazione collettiva  nazionale  integrativa
sulla mobilita' e sulle utilizzazioni. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Per i riferimenti del decreto legislativo 17  ottobre
          2005, n. 226 recante «Norme generali e  livelli  essenziali
          delle prestazioni relativi al  secondo  ciclo  del  sistema
          educativo di istruzione e formazione, a norma  dell'art.  2
          della L. 28 marzo 2003, n.  53»  si  vedano  le  note  alle
          premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 9, comma 1, del decreto
          legislativo 15 aprile 2005,  n.  77  recante:  «Definizione
          delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro,
          a norma dell'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53»: 
              «Art.   9   (Risorse).   -   1.   All'onere   derivante
          dall'attuazione degli interventi del presente  decreto  nel
          sistema dell'istruzione, nel limite massimo di  10  milioni
          di euro per l'anno 2005 e di 30 milioni di euro a decorrere
          dall'anno 2006, si provvede a valere sull'autorizzazione di
          spesa di cui all'art. 4 della legge 18  dicembre  1997,  n.
          440, come determinata dalla tabella C, allegata alla  legge
          30 dicembre 2004, n. 311.». 
              - Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante
          «Definizione  ed  ampliamento  delle   attribuzioni   della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          Conferenza Stato -citta'  ed  autonomie  locali»  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202. 
              - Si riporta il testo dell'art. 27, commi  2  e  7  del
          decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante  «Norme
          generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al
          secondo  ciclo  del  sistema  educativo  di  istruzione   e
          formazione, a norma dell'art. 2 della L. 28 marzo 2003,  n.
          53»: 
              «Art.  27.  (Passaggio  al  nuovo  ordinamento).  -  1.
          (omissis). 
              2.  Il  primo  anno  dei  percorsi  di   istruzione   e
          formazione professionale di cui  al  Capo  III  e'  avviato
          sulla base della disciplina specifica definita da  ciascuna
          Regione nel rispetto dei livelli essenziali di cui al  Capo
          III,  previa  definizione   con   accordi   in   Conferenza
          Stato-Regioni ai sensi del decreto  legislativo  28  agosto
          1997, n. 281, dei seguenti aspetti: 
                a) individuazione delle figure di differente livello,
          relative ad aree professionali, articolabili  in  specifici
          profili  professionali  sulla  base  dei   fabbisogni   del
          territorio; 
                b) standard minimi formativi relativi alle competenze
          di   base    linguistiche,    matematiche,    scientifiche,
          tecnologiche, storico-sociali ed economiche  necessarie  al
          conseguimento   del   profilo   educativo,   culturale    e
          professionale  dello  studente,  nonche'  alle   competenze
          professionali  proprie   di   ciascuna   specifica   figura
          professionale di cui alla lettera a); 
                c) standard  minimi  relativi  alle  strutture  delle
          istituzioni formative e dei relativi servizi. 
              3. - 6. (omissis) 
              7. Con l'attuazione dei percorsi di cui al Capo III,  i
          titoli e le  qualifiche  a  carattere  professionalizzante,
          acquisiti tramite i percorsi  di  istruzione  e  formazione
          professionale,  sono  esclusivamente  di  competenza  delle
          Regioni e delle Province autonome. In attesa della compiuta
          attuazione, da parte di tutte le Regioni, degli adempimenti
          connessi alle  loro  competenze  esclusive  in  materia  di
          istruzione e formazione professionale, l'attuale sistema di
          istruzione statale continua ad assicurare,  attraverso  gli
          istituti professionali di Stato,  l'offerta  formativa  nel
          settore,  con  lo  svolgimento  dei  relativi  corsi  e  il
          rilascio delle qualifiche. 
              8. - 9. (omissis)».