Art. 2 Definizione 1. Ai fini di cui all'articolo 1, si definiscono sordocieche le persone cui siano distintamente riconosciute entrambe le minorazioni, sulla base della legislazione vigente, in materia di sordita' civile e di cecita' civile. 2. Le persone affette da sordocecita', cosi' come definite dal comma 1, percepiscono in forma unificata le indennita' loro spettanti ai sensi della normativa vigente in materia di sordita' civile e di cecita' civile. Percepiscono altresi' in forma unificata anche le eventuali altre prestazioni conseguite rispettivamente per la condizione di sordita' civile e cecita' civile, erogate dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS). 3. Ai soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano gia' titolari di distinte indennita' e prestazioni per entrambe le condizioni di sordita' civile e di cecita' civile, e' riconosciuta l'unificazione dei trattamenti in godimento. 4. Ai medesimi soggetti continuano ad applicarsi i benefici assistenziali e per l'inserimento al lavoro gia' riconosciuti dalla legislazione vigente per le due distinte menomazioni.