Art. 2 
 
 
                             Definizione 
 
  1. Ai fini di cui all'articolo 1,  si  definiscono  sordocieche  le
persone cui siano distintamente riconosciute entrambe le minorazioni,
sulla base della legislazione vigente, in materia di sordita'  civile
e di cecita' civile. 
  2. Le persone affette da  sordocecita',  cosi'  come  definite  dal
comma 1, percepiscono in forma unificata le indennita' loro spettanti
ai sensi della normativa vigente in materia di sordita' civile  e  di
cecita' civile. Percepiscono altresi' in  forma  unificata  anche  le
eventuali  altre  prestazioni  conseguite  rispettivamente   per   la
condizione di sordita' civile e cecita' civile, erogate dall'Istituto
nazionale di previdenza sociale (INPS). 
  3. Ai soggetti che alla data di entrata in  vigore  della  presente
legge risultano gia' titolari di distinte  indennita'  e  prestazioni
per entrambe le condizioni di sordita' civile e di cecita' civile, e'
riconosciuta l'unificazione dei trattamenti in godimento. 
  4.  Ai  medesimi  soggetti  continuano  ad  applicarsi  i  benefici
assistenziali e per l'inserimento al lavoro gia'  riconosciuti  dalla
legislazione vigente per le due distinte menomazioni.