Art. 3 
 
 
               Modalita' di accertamento e valutazione 
                         della sordocecita' 
 
  1.  L'accertamento  della  sordocecita',  come  definita  ai  sensi
dell'articolo  2,  e'  effettuato   dall'azienda   sanitaria   locale
competente per territorio  mediante  la  commissione  medica  di  cui
all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che procede  alla
valutazione   di   entrambe   le   disabilita'   sulla   base   della
documentazione clinica presentata dall'interessato.  All'accertamento
si procede nel corso di un'unica  visita  alla  quale  sono  presenti
entrambi gli specialisti competenti ad accertare la cecita' civile  e
la sordita' civile. Esso viene espletato tenendo conto dei  requisiti
sanitari  previsti  dalla  vigente  normativa   per   il   rispettivo
riconoscimento della condizione  di  cecita'  civile  e  di  sordita'
civile. 
  2. La condizione di sordocieco viene riconosciuta al  soggetto  che
dall'accertamento risulti in possesso  dei  requisiti  gia'  previsti
dalla legislazione vigente rispettivamente  in  materia  di  sordita'
civile e di cecita' civile ai fini dell'ottenimento delle  indennita'
gia' definite in  base  alle  vigenti  normative  relative  alle  due
distinte minorazioni. 
  3. Il verbale di accertamento e'  sottoposto  alla  verifica  delle
competenti commissioni provinciali dell'INPS. 
  4. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo  2006,  n.  80,
dopo le  parole:  «la  sordita',»  sono  inserite  le  seguenti:  «la
sordocecita',». 
  5. Le modalita' di accertamento e  di  erogazione  unificata  delle
indennita' e delle prestazioni si applicano per le domande presentate
dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  nonche'  in
occasione di eventuali revisioni programmate. 
  6. Restano ferme tutte le situazioni di incompatibilita' con  altri
benefici, stabilite da vigenti disposizioni di legge. 
 
          Note all'art. 3: 
              -  Il testo dell'articolo  4  della  legge  5  febbraio
          1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, I'integrazione
          sociale e i diritti  delle  persone  handicappate),  e'  il
          seguente: 
              «Art.  4  (Accertamento  dell'handicap).   -   1.   Gli
          accertamenti relativi alla minorazione,  alle  difficolta',
          alla necessita' dell'intervento assistenziale permanente  e
          alla capacita'  complessiva  individuale  residua,  di  cui
          all'articolo 3,  sono  effettuati  dalle  unita'  sanitarie
          locali mediante le commissioni mediche di cui  all'articolo
          1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che  sono  integrate
          da un operatore  sociale  e  da  un  esperto  nei  casi  da
          esaminare, in servizio presso le unita' sanitarie locali.». 
              -   Il  testo  del  comma  1   dell'articolo   6,   del
          decreto-legge 10 gennaio 2006,  n.  4  (Misure  urgenti  in
          materia di organizzazione e  funzionamento  della  pubblica
          amministrazione),  convertito,  con  modificazioni,   dalla
          legge 9 marzo 2006, n.  80,  cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge, e il seguente: 
              «Art.    6    (Semplificazione    degli     adempimenti
          amministrativi per le persone con  disabilita').  -  1.  Le
          regioni, nell'ambito  delle  proprie  competenze,  adottano
          disposizioni  dirette  a  semplificare   e   unificare   le
          procedure di accertamento sanitario di cui  all'articolo  1
          della legge 15 ottobre  1990,  n.  295,  per  l'invalidita'
          civile, la  cecita',  la  sordita',  sordocecita',  nonche'
          quelle per  l'accertamento  dell'handicap  e  dell'handicap
          grave di cui agli articoli 3 e 4  della  legge  5  febbraio
          1992, n. 104, e successive modificazioni, effettuate  dalle
          apposite Commissioni in sede, forma e  data  unificata  per
          tutti gli ambiti  nei  quali  a  previsto  un  accertamento
          legale.».