Art. 5 
 
 
              Interventi delle regioni per il sostegno 
                      delle persone sordocieche 
 
  1. Nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle  risorse
gia' disponibili a legislazione vigente in materia socio-sanitaria  e
di  formazione  professionale,   le   regioni   possono   individuare
specifiche forme di assistenza individuale ai  soggetti  sordociechi,
con particolare riferimento alla fornitura di sostegno personalizzato
mediante guide-comunicatori e interpreti.