Art. 2 
 
 
Modifica al regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737,  convertito
                  dalla legge 18 marzo 1926, n. 562 
 
  1. Al regio decreto-legge 23  ottobre  1924,  n.  1737,  convertito
dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, dopo l'articolo 23 e' inserito  il
seguente: 
  «Art. 23-bis. - 1. Per gli atti pubblici  e  le  scritture  private
autenticate informatiche, le annotazioni di cui all'articolo 23 e  le
altre annotazioni previste  dalla  legge  sono  eseguite  secondo  le
modalita' determinate ai sensi dell'articolo 68-bis, comma  1,  della
legge 16 febbraio 1913, n. 89.». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per il regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n.  1737,
          convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562 si veda  nelle
          note alle premesse.