Art. 4 
 
 
                     Disposizioni di attuazione 
 
  1. Con uno o piu'  decreti  del  Ministro  della  giustizia  aventi
natura non regolamentare sono stabilite la  data  in  cui  acquistano
efficacia le disposizioni di cui all'articolo 66-bis, comma 1,  della
legge  16  febbraio  1913,  n.  89,  nonche'  la   data   di   inizio
dell'operativita' della struttura di cui all'articolo  68-bis,  comma
1, e quella in cui  acquista  efficacia  l'obbligo  di  conservazione
delle copie di cui all'articolo 62-ter della medesima legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 2 luglio 2010 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                  Berlusconi,     Presidente      del
                                  Consiglio dei Ministri 
 
                                  Alfano, Ministro della giustizia 
 
                                  Tremonti, Ministro dell'economia  e
                                  delle finanze 
 
                                  Brunetta, Ministro per la  pubblica
                                  amministrazione e l'innovazione 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per il riferimento all'art. 62-ter, 66-bis  e  68-bis
          della legge 16 febbraio 1913, n. 89 si veda l'art. 1.