IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773,  convertito
dalla  legge  22  gennaio  1934,   n.   244,   recante   accertamento
dell'idoneita' fisica della gente di mare di prima  categoria  ed  in
particolare gli elenchi ad esso annessi; 
  Vista la legge 28 ottobre  1962,  n.  1602,  recante  modifiche  ed
integrazioni del regio  decreto-legge  14  dicembre  1933,  n.  1773,
convertito  dalla  legge  22  gennaio  1934,  n.   244,   concernente
l'accertamento dell'idoneita' fisica della gente di mare; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n.
1536, recante modificazione ad alcuni articoli del  primo  e  secondo
elenco delle infermita' ed imperfezioni fisiche della gente di  mare,
allegati al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito
dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Riconosciuta la necessita' di modificare, alla luce  dei  progressi
diagnostici e terapeutici intervenuti nel corso degli anni, i criteri
valutativi relativi ai requisiti visivi necessari  alla  formulazione
del giudizio di idoneita' per l'iscrizione alle matricole della gente
di mare; 
  Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanita'; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 febbraio 2009; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 16 aprile 2010; 
  Sulla proposta del Ministro  della  salute  e  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
Modifiche all'elenco relativo all'iscrizione  nelle  matricole  della
                  gente di mare di prima categoria 
 
  1. Il numero 22 del primo elenco annesso al regio decreto-legge  14
dicembre 1933, n. 1773, convertito dalla legge 22  gennaio  1934,  n.
244, e' sostituito dal seguente: 
  «22. Le malattie e le  alterazioni  dell'occhio  per  le  quali  la
funzione visiva sia ridotta a tale grado  da  avere  in  ambedue  gli
occhi: 
    a) personale  di  coperta:  visus  naturale  inferiore  ai  14/10
complessivi con meno di 5/10 per l'occhio peggiore. Il visus corretto
dovra' essere  10/10  in  ciascun  occhio  con  l'uso  di  lenti  ben
tollerate; 
    b) altro personale di bordo:  visus  naturale  inferiore  a  8/10
complessivi con meno di 3/10 per l'occhio peggiore. 
  Le gravi discromatopsie: per il personale  di  coperta  e  per  gli
elettricisti la funzione cromatica deve essere valutata con le Tavole
di Ishihara. 
  Le malformazioni, le disfunzioni,  le  patologie  o  gli  esiti  di
lesioni delle palpebre o delle ciglia anche se limitate  da  un  solo
occhio quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali. 
  Le malformazioni, le malattie croniche e gli esiti di lesioni delle
ghiandole e delle vie lacrimali,  quando  siano  causa  di  rilevanti
disturbi funzionali. 
  I  difetti  del  campo  visivo  anche   monoculari   che   riducano
sensibilmente la visione. 
  Puo' essere considerato come normale un campo visivo che presenti: 
    a) un'ampiezza totale sul meridiano orizzontale non  inferiore  a
120°, alla valutazione binoculare; 
    b) un'ampiezza  sul  meridiano  verticale  di  almeno  60°,  alla
valutazione binoculare. L'emeralopia.». 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CE  vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  Europea
          (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              -  Il  testo  dell'art.   87,   comma   quinto,   della
          Costituzione conferisce al Presidente della  Repubblica  il
          potere di promulgare le leggi ed emanare i  decreti  aventi
          valore di legge e i regolamenti. 
              - Il regio decreto-legge 14  dicembre  1933,  n.  1773,
          concerne: «Accertamento dell'idoneita' fisica  della  gente
          di mare di prima categoria». 
              -  La  legge  28  ottobre  1962,  n.  1602,   concerne:
          «Modifiche  ed  integrazioni  del  regio  decreto-legge  14
          dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge  22  gennaio
          1934, n. 244, concernente  l'accertamento  della  idoneita'
          fisica della gente di mare». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 11  agosto
          1963, n. 1536, concerne: «Modificazione ad alcuni  articoli
          del primo e secondo elenco delle infermita' ed imperfezioni
          fisiche  della   gente   di   mare,   allegati   al   regio
          decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773,  convertito  nella
          legge 22 gennaio 1934, n. 244». 
              - Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          e' il seguente: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge.