Art. 11
Incompatibilita'
1. Se dipendenti pubblici, il presidente e il direttore generale
sono collocati in aspettativa senza assegni o in posizione di fuori
ruolo in conformita' ai rispettivi ordinamenti e, se necessario, ai
sensi dell'articolo 17, comma 14 della legge 15 maggio 1997, n. 127,
dalle rispettive amministrazioni di appartenenza, a decorrere dalla
data di insediamento.
2. Il presidente, i componenti del consiglio di amministrazione e
il direttore generale non possono ricoprire incarichi politici
elettivi a livello comunitario, nazionale e regionale, ne' essere
componenti della giunta regionale, o rivestire l'ufficio di
presidente o assessore alla giunta provinciale, di sindaco o
assessore o consigliere comunale nei comuni con popolazione superiore
a 20.000 abitanti. Il presidente, i componenti del consiglio di
amministrazione e il direttore generale non possono essere
amministratori o dipendenti di imprese o societa' di produzione di
beni o servizi che partecipano ad attivita' e programmi
dell'Istituto.
Note all'art. 11:
- Si riporta il testo del comma 14, dell'art. 17, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, recante: «Misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo.» e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997, n. 113, (S.O.):
«14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.».