Art. 12 
 
 
                        Controllo e vigilanza 
 
  1.  La  Corte  dei  conti  esercita  il  controllo  sulla  gestione
finanziaria dell'Istituto con le modalita' previste  dalla  legge  21
marzo 1958, n. 259. 
  2. Le deliberazioni concernenti la pianta organica e il regolamento
di amministrazione e contabilita'  sono  sottoposte  all'approvazione
del Ministero vigilante di concerto con il Ministero dell'economia  e
delle finanze. Con decreto del Ministro  possono  essere  individuate
ulteriori   deliberazioni   o   ulteriori    atti    da    sottoporre
all'approvazione ministeriale. 
  3. Il  bilancio  di  previsione  e'  deliberato  dal  Consiglio  di
amministrazione non oltre il 31 ottobre dell'anno precedente a quello
cui il bilancio si riferisce. Il rendiconto  generale  e'  deliberato
entro il mese  di  aprile  successivo  alla  chiusura  dell'esercizio
finanziario. Entro 10 giorni dalle relative delibere, il bilancio  di
previsione, le relative variazioni ed  il  rendiconto  generale  sono
trasmessi al Ministero vigilante  ed  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze ai fini dell'approvazione. Si applicano le disposizioni
contenute nel decreto del  Presidente  della  Repubblica  9  novembre
1998, n. 439. 
  4. Il Ministro e l'ISPRA stipulano una convenzione  triennale,  con
adeguamento finanziario e degli obiettivi per ciascun esercizio,  con
la quale, previa ricognizione dei servizi ordinari, sono  individuate
anche le eventuali  ulteriori  attivita',  non  incompatibili  con  i
servizi ordinari, svolgibili da ISPRA, nonche' le risorse allo  scopo
disponibili.   Nella   convezione   si   provvede    altresi'    alla
identificazione degli indicatori con  cui  misurare  l'andamento  dei
servizi ordinari e delle attivita' ulteriori, anche attraverso azioni
di monitoraggio, nonche' delle misure idonee a consentire  l'efficace
esercizio della vigilanza sull'Istituto, anzitutto sotto  il  profilo
della tempestivita' e completezza dei flussi informativi. 
  5.  Il   presidente,   anche   con   riferimento   agli   obiettivi
programmatici contenuti nella convenzione di cui al comma precedente,
trasmette al Ministro vigilante una relazione annuale  sui  risultati
dell'attivita' dell'Istituto. 
  6. Nei casi di  accertate  e  gravi  irregolarita',  di  comprovata
difficolta' di funzionamento, di inosservanza delle  linee  direttive
emanate dal Ministro vigilante  o  di  mancato  raggiungimento  degli
obiettivi indicati, puo' essere disposta, con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare  previa
motivata comunicazione alle Commissioni parlamentari  competenti,  la
cessazione del presidente dalle sue funzioni e  lo  scioglimento  del
consiglio  di  amministrazione,  con   contestuale   nomina   di   un
commissario straordinario per l'amministrazione dell'Istituto per  la
durata massima di dodici mesi. 
 
          Note all'art. 12: 
              -  La  legge   21   marzo   1958,   n.   259,   recante
          «Partecipazione della Corte dei conti  al  controllo  sulla
          gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce
          in via ordinaria.» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8
          aprile 1958, n. 84. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre
          1998,  n.  439,  recante  «Regolamento  recante  norme   di
          semplificazione  dei  procedimenti  di  approvazione  e  di
          rilascio di pareri, da parte dei  Ministeri  vigilanti,  in
          ordine alle delibere adottate dagli organi collegiali degli
          enti pubblici non economici in materia di approvazione  dei
          bilanci  e  di   programmazione   dell'impiego   di   fondi
          disponibili, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge  15
          marzo 1997, n. 59.» e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          21 dicembre 1998, n. 297.