Art. 12
Controllo e vigilanza
1. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione
finanziaria dell'Istituto con le modalita' previste dalla legge 21
marzo 1958, n. 259.
2. Le deliberazioni concernenti la pianta organica e il regolamento
di amministrazione e contabilita' sono sottoposte all'approvazione
del Ministero vigilante di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze. Con decreto del Ministro possono essere individuate
ulteriori deliberazioni o ulteriori atti da sottoporre
all'approvazione ministeriale.
3. Il bilancio di previsione e' deliberato dal Consiglio di
amministrazione non oltre il 31 ottobre dell'anno precedente a quello
cui il bilancio si riferisce. Il rendiconto generale e' deliberato
entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio
finanziario. Entro 10 giorni dalle relative delibere, il bilancio di
previsione, le relative variazioni ed il rendiconto generale sono
trasmessi al Ministero vigilante ed al Ministero dell'economia e
delle finanze ai fini dell'approvazione. Si applicano le disposizioni
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre
1998, n. 439.
4. Il Ministro e l'ISPRA stipulano una convenzione triennale, con
adeguamento finanziario e degli obiettivi per ciascun esercizio, con
la quale, previa ricognizione dei servizi ordinari, sono individuate
anche le eventuali ulteriori attivita', non incompatibili con i
servizi ordinari, svolgibili da ISPRA, nonche' le risorse allo scopo
disponibili. Nella convezione si provvede altresi' alla
identificazione degli indicatori con cui misurare l'andamento dei
servizi ordinari e delle attivita' ulteriori, anche attraverso azioni
di monitoraggio, nonche' delle misure idonee a consentire l'efficace
esercizio della vigilanza sull'Istituto, anzitutto sotto il profilo
della tempestivita' e completezza dei flussi informativi.
5. Il presidente, anche con riferimento agli obiettivi
programmatici contenuti nella convenzione di cui al comma precedente,
trasmette al Ministro vigilante una relazione annuale sui risultati
dell'attivita' dell'Istituto.
6. Nei casi di accertate e gravi irregolarita', di comprovata
difficolta' di funzionamento, di inosservanza delle linee direttive
emanate dal Ministro vigilante o di mancato raggiungimento degli
obiettivi indicati, puo' essere disposta, con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previa
motivata comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, la
cessazione del presidente dalle sue funzioni e lo scioglimento del
consiglio di amministrazione, con contestuale nomina di un
commissario straordinario per l'amministrazione dell'Istituto per la
durata massima di dodici mesi.
Note all'art. 12:
- La legge 21 marzo 1958, n. 259, recante
«Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla
gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria.» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8
aprile 1958, n. 84.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre
1998, n. 439, recante «Regolamento recante norme di
semplificazione dei procedimenti di approvazione e di
rilascio di pareri, da parte dei Ministeri vigilanti, in
ordine alle delibere adottate dagli organi collegiali degli
enti pubblici non economici in materia di approvazione dei
bilanci e di programmazione dell'impiego di fondi
disponibili, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15
marzo 1997, n. 59.» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
21 dicembre 1998, n. 297.