Art. 13
Rapporti convenzionali
1. Nell'ambito delle proprie competenze e garantendo
prioritariamente l'efficace svolgimento delle attivita' ricomprese
nella convenzione di cui all'articolo 12 del presente decreto,
l'ISPRA, previa comunicazione al Ministro, puo' svolgere incarichi di
carattere tecnico-scientifico, mediante convenzioni, per conto di
pubbliche amministrazioni, enti e organizzazioni pubbliche o private,
anche internazionali. L'ISPRA puo', altresi', ferma restando la
previa comunicazione di cui al periodo precedente, partecipare o
costituire consorzi con amministrazioni pubbliche e private,
nazionali e internazionali.
2. In ogni caso, le attivita' di cui al presente articolo non sono
consentite ove sussistano situazioni di incompatibilita' in relazione
ai compiti istituzionali dell'Istituto.