Art. 13 
 
 
                       Rapporti convenzionali 
 
  1.   Nell'ambito   delle   proprie    competenze    e    garantendo
prioritariamente l'efficace svolgimento  delle  attivita'  ricomprese
nella convenzione  di  cui  all'articolo  12  del  presente  decreto,
l'ISPRA, previa comunicazione al Ministro, puo' svolgere incarichi di
carattere tecnico-scientifico, mediante  convenzioni,  per  conto  di
pubbliche amministrazioni, enti e organizzazioni pubbliche o private,
anche internazionali.  L'ISPRA  puo',  altresi',  ferma  restando  la
previa comunicazione di cui  al  periodo  precedente,  partecipare  o
costituire  consorzi  con  amministrazioni   pubbliche   e   private,
nazionali e internazionali. 
  2. In ogni caso, le attivita' di cui al presente articolo non  sono
consentite ove sussistano situazioni di incompatibilita' in relazione
ai compiti istituzionali dell'Istituto.