Art. 16
Scuola di specializzazione
in discipline ambientali
1. In attuazione dell'articolo 17-bis del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 26, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
disciplina entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente provvedimento, con decreto di natura non regolamentare,
l'organizzazione ed il funzionamento della scuola di specializzazione
in discipline ambientali di cui all'articolo 7, comma 4 della legge
11 febbraio 1992, n. 157.
Note all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'art. 17-bis del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante:
«Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di
emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per
l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della
regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione
civile.», convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 26 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 dicembre 2009, n. 302:
«Art. 17-bis (Formazione degli operatori ambientali). -
1. In considerazione del carattere strategico della
formazione e della ricerca per attuare e sviluppare, con
efficienza e continuita', le politiche di gestione del
ciclo dei rifiuti e di protezione e valorizzazione delle
risorse ambientali, la scuola di specializzazione di cui
all'art. 7, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157,
e successive modificazioni, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, assume la denominazione di "Scuola di
specializzazione in discipline ambientali". All'attuazione
del presente comma si provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.».
- Si riporta il testo del comma 4, dell'art. 7, della
legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante: «Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio.» e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
25 febbraio 1992, n. 46, (S.O.):
«4. Presso l'Istituto nazionale per la fauna selvatica
sono istituiti una scuola di specializzazione
post-universitaria sulla biologia e la conservazione della
fauna selvatica e corsi di preparazione professionale per
la gestione della fauna selvatica per tecnici diplomati.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge una commissione istituita con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, composta da un
rappresentante del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste, da un rappresentante del Ministro dell'ambiente,
da un rappresentante del Ministro della sanita' e dal
direttore generale dell'Istituto nazionale di biologia
della selvaggina in carica alla data di entrata in vigore
della presente legge, provvede ad adeguare lo statuto e la
pianta organica dell'Istituto ai nuovi compiti previsti dal
presente articolo e li sottopone al Presidente del
Consiglio dei Ministri, che li approva con proprio decreto.
Con regolamento, da adottare con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, sono disposte tutte le successive
modificazioni statutarie che si rendano necessarie per
rimodulare l'assetto organizzativo e strutturale
dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, onde
consentire ad esso l'ottimale svolgimento dei propri
compiti, in modo da realizzare una piu' efficiente e
razionale gestione delle risorse finanziarie disponibili.».