Art. 2 
 
 
                        Compiti istituzionali 
 
  1. L'Istituto svolge attivita' di ricerca,  consulenza  strategica,
assistenza   tecnico-scientifica,   sperimentazione   e    controllo,
conoscitiva, di monitoraggio e valutazione, nonche' di informazione e
formazione, anche  post-universitaria,  in  materia  ambientale,  con
riferimento  alla  tutela  delle  acque,  alla  difesa  dell'ambiente
atmosferico, del suolo, del sottosuolo, della biodiversita' marina  e
terrestre e delle  rispettive  colture,  nonche'  alla  tutela  della
natura e della fauna  omeoterma,  esercitando  le  funzioni  gia'  di
competenza dell'APAT, dell'ICRAM e dell'INFS. 
  2. Con riferimento alle  attivita'  di  cui  al  comma  precedente,
l'Istituto promuove, anche attraverso il Consiglio  federale  di  cui
all'articolo 15 del presente regolamento,  lo  sviluppo  del  sistema
nazionale delle Agenzie e dei controlli in materia ambientale di  cui
cura il coordinamento, e garantisce l'accuratezza delle misurazioni e
il rispetto degli obiettivi di qualita' e di convalida dei dati anche
attraverso l'approvazione di sistemi di  misurazione,  l'adozione  di
linee guida e l'accreditamento dei laboratori.