Art. 2
Compiti istituzionali
1. L'Istituto svolge attivita' di ricerca, consulenza strategica,
assistenza tecnico-scientifica, sperimentazione e controllo,
conoscitiva, di monitoraggio e valutazione, nonche' di informazione e
formazione, anche post-universitaria, in materia ambientale, con
riferimento alla tutela delle acque, alla difesa dell'ambiente
atmosferico, del suolo, del sottosuolo, della biodiversita' marina e
terrestre e delle rispettive colture, nonche' alla tutela della
natura e della fauna omeoterma, esercitando le funzioni gia' di
competenza dell'APAT, dell'ICRAM e dell'INFS.
2. Con riferimento alle attivita' di cui al comma precedente,
l'Istituto promuove, anche attraverso il Consiglio federale di cui
all'articolo 15 del presente regolamento, lo sviluppo del sistema
nazionale delle Agenzie e dei controlli in materia ambientale di cui
cura il coordinamento, e garantisce l'accuratezza delle misurazioni e
il rispetto degli obiettivi di qualita' e di convalida dei dati anche
attraverso l'approvazione di sistemi di misurazione, l'adozione di
linee guida e l'accreditamento dei laboratori.