Art. 4 
 
 
                        Organi dell'Istituto 
 
  1. Gli organi dell'Istituto, nominati ai sensi degli articoli 5, 6,
7 e 9, sono: 
    a) il presidente; 
    b) il consiglio di amministrazione; 
    c) il consiglio scientifico; 
    d) il collegio dei revisori dei conti. 
  2.  Il  presidente  e  i   componenti   degli   organi   collegiali
dell'Istituto durano in carica tre anni e possono  essere  confermati
una sola volta. 
  3. Al presidente e ai componenti degli organi  collegiali  previsti
dal presente regolamento spettano gli emolumenti da determinarsi  con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.