Art. 4
Organi dell'Istituto
1. Gli organi dell'Istituto, nominati ai sensi degli articoli 5, 6,
7 e 9, sono:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il consiglio scientifico;
d) il collegio dei revisori dei conti.
2. Il presidente e i componenti degli organi collegiali
dell'Istituto durano in carica tre anni e possono essere confermati
una sola volta.
3. Al presidente e ai componenti degli organi collegiali previsti
dal presente regolamento spettano gli emolumenti da determinarsi con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.