Art. 5
Il presidente
1. Il presidente e' nominato, ai sensi dell'articolo 6, comma 2,
del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tra persone
di alta qualificazione scientifica o istituzionale nelle materie di
competenza dell'Istituto, previo parere motivato delle competenti
commissioni parlamentari permanenti competenti per materia. Decorsi
venti giorni dalla trasmissione alle commissioni, ove il parere non
sia stato reso, si procede comunque alla nomina.
2. Il presidente:
a) ha la rappresentanza legale dell'ente;
b) predispone il piano triennale delle attivita' e
l'aggiornamento del programma di ricerca dell'Istituto, in base alle
direttive generali del Ministro vigilante, tenendo conto degli
eventuali suggerimenti e proposte di cui all'articolo 8, comma 2, e
stipula la convenzione con il Ministro, di cui all'articolo 12, comma
4, predisposta in coerenza con le direttive generali anzidette;
c) assicura l'unita' di indirizzo delle attivita' dell'ente;
d) convoca e presiede il consiglio di amministrazione e ne
stabilisce l'ordine del giorno di cui all'articolo 6, predisponendo i
relativi atti, nonche' provvede nelle materie e per gli atti delegati
dal consiglio stesso, ovvero nei casi d'urgente necessita', salva
ratifica da parte dello stesso organo nella prima riunione
successiva;
e) convoca e presiede il consiglio scientifico;
f) vigila sull'esecuzione delle delibere e verifica l'attivita'
svolta dall'Istituto, avvalendosi del servizio di controllo interno;
g) esercita ogni competenza non attribuita espressamente ad altri
organi dalla legge, dai regolamenti e dallo statuto.
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 6, del
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante
«Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la
valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca
scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1,
lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59.» pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 1998, n. 151:
«2. La nomina dei presidenti degli enti di ricerca,
dell'Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica
sulla montagna, dell'ASI e dell'ENEA e' disposta con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente, sentite le commissioni parlamentari
competenti, fatte salve le procedure di designazione
previste dalla normativa vigente per specifici enti e
istituzioni. I presidenti degli enti di cui al presente
comma possono restare in carica per non piu' di due
mandati. Il periodo svolto in qualita' di commissario
straordinario e' comunque computato come un mandato
presidenziale. I presidenti degli enti di cui al presente
comma, in carica alla data di entrata in vigore del
presente decreto, la cui permanenza nella stessa eccede i
predetti limiti, possono terminare il mandato in corso.».