Art. 6
Il consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione e' composto, oltre che dal
presidente dell'Istituto, da sei membri, nominati con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
scelti tra persone con competenze tecniche e/o scientifiche e/o
gestionali nei settori di competenza dell'Istituto.
2. Il consiglio di amministrazione svolge funzioni di indirizzo e
di programmazione delle attivita' dell'Istituto e di monitoraggio e
verifica sulla loro esecuzione, assicurando prioritariamente
l'attuazione delle direttive generali del Ministro vigilante. In
particolare:
a) delibera lo statuto e le relative modifiche con la maggioranza
assoluta dei suoi componenti;
b) verifica la compatibilita' finanziaria dei programmi di
attivita';
c) delibera i bilanci preventivi e i conti consuntivi, nonche' le
variazioni di bilancio;
d) delibera il regolamento di amministrazione e contabilita', la
pianta organica e gli atti organizzativi. Delibera: inoltre il piano
del fabbisogno del personale e gli atti regolamentari generali,
trasmettendoli per l'approvazione al Ministero vigilante e al
Ministero dell'economia e delle finanze; delibera, sentito il
Consiglio scientifico, il piano triennale delle attivita';
e) nomina il direttore generale, su proposta del presidente.
3. Le sedute del consiglio sono convocate dal presidente mediante
avviso, contenente l'ordine del giorno, da far pervenire ai
consiglieri per mezzo di posta elettronica almeno otto giorni prima
della data fissata per la seduta. Il consiglio puo' essere convocato,
inoltre, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
4. Per la validita' delle riunioni del consiglio di amministrazione
occorre la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti. Le
delibere sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parita'
di voti prevale quello del presidente.
5. In caso di urgenza, il presidente puo' convocare il consiglio
con preavviso di quarantotto ore o, su richiesta del collegio dei
revisori rivolta al presidente, quando cio' si renda necessario per
l'esercizio dei poteri ad esso inerenti.
6. Il segretario, nominato dal consiglio di amministrazione, redige
e cura la tenuta dei verbali di ciascuna seduta. Ciascun verbale e'
firmato dal presidente e dal segretario.