Art. 7
Il collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conti e' nominato con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed
e' composto da tre membri effettivi e due supplenti. Un componente
effettivo, con funzioni di presidente, scelto tra i dirigenti di
livello dirigenziale generale, ed uno supplente sono designati dal
Ministero dell'economia e delle finanze tra i dirigenti del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. I rimanenti
componenti sono scelti tra i dirigenti del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare iscritti al registro dei
revisori contabili ovvero di comprovata capacita'
giuridico-amministrativa. Almeno uno di tali componenti e' scelto tra
i dirigenti di livello dirigenziale generale del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da collocare
fuori ruolo per la durata del mandato, con contestuale
indisponibilita' di posti di funzione dirigenziale equivalenti sul
piano finanziario effettivamente ricoperti.
2. Il collegio dei revisori esercita il controllo interno di
regolarita' amministrativa e contabile previsto dall'articolo 2 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Ad esso e' attribuito
anche il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice
civile.
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 2, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e
potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193:
«Art. 2 (Il controllo interno di regolarita'
amministrativa e contabile). - 1. Ai controlli di
regolarita' amministrativa e contabile provvedono gli
organi appositamente previsti dalle disposizioni vigenti
nei diversi comparti della pubblica amministrazione, e, in
particolare, gli organi di revisione, ovvero gli uffici di
ragioneria, nonche' i servizi ispettivi, ivi compresi
quelli di cui all'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e, nell'ambito delle competenze stabilite
dalla vigente legislazione, i servizi ispettivi di finanza
della Ragioneria generale dello Stato e quelli con
competenze di carattere generale.
2. Le verifiche di regolarita' amministrativa e
contabile devono rispettare, in quanto applicabili alla
pubblica amministrazione, i principi generali della
revisione aziendale asseverati dagli ordini e collegi
professionali operanti nel settore.
3. Il controllo di regolarita' amministrativa e
contabile non comprende verifiche da effettuarsi in via
preventiva se non nei casi espressamente previsti dalla
legge e fatto salvo, in ogni caso, il principio secondo cui
le definitive determinazioni in ordine all'efficacia
dell'atto sono adottate dall'organo amministrativo
responsabile.
4. I membri dei collegi di revisione degli enti
pubblici sono in proporzione almeno maggioritaria nominati
tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili. Le
amministrazioni pubbliche, ove occorra, ricorrono a
soggetti esterni specializzati nella certificazione dei
bilanci.».
- Si riporta il testo dell'art. 2409-bis del codice
civile:
«Art. 2409-bis (Controllo contabile). - Il controllo
contabile sulla societa' e' esercitato da un revisore
contabile o da una societa' di revisione iscritti nel
registro istituito presso il Ministero della giustizia.
Nelle societa' che fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio il controllo contabile e' esercitato da
una societa' di revisione iscritta nel registro dei
revisori contabili, la quale, limitatamente a tali
incarichi, e' soggetta alla disciplina dell'attivita' di
revisione prevista per le societa' con azioni quotate in
mercati regolamentati ed alla vigilanza della Commissione
nazionale per le societa' e la borsa.
Lo statuto delle societa' che non fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio e che non siano tenute alla
redazione del bilancio consolidato puo' prevedere che il
controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale.
In tal caso il collegio sindacale e' costituito da revisori
contabili iscritti nel registro istituito presso il
Ministero della giustizia.».