Art. 8
Il consiglio scientifico
1. Il consiglio scientifico, nominato con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e' composto:
a) dal Presidente e da cinque membri, scelti tra professori
universitari, ricercatori, tecnologi o esperti, anche stranieri, di
comprovata qualificazione scientifica, nei settori di competenza
dell'Istituto;
b) da un membro eletto dal personale tecnico-scientifico
dell'ISPRA, al quale non e' attribuito alcun emolumento aggiuntivo.
2. Il consiglio formula suggerimenti e proposte per la
predisposizione del piano triennale e l'aggiornamento annuale dei
piani di ricerca, nonche' per il migliore svolgimento delle funzioni
attribuite dalla legge all'Istituto. Il consiglio scientifico
definisce, nei modi previsti dal decreto legislativo 5 giugno 1998,
n. 204, strumenti e modalita' per la valutazione dell'attivita'
scientifica dell'ente.
3. Il consiglio scientifico si riunisce di norma ogni tre mesi.
Note all'art. 8:
- Per il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, si
veda nelle note all'art. 5.