Art. 9
Il direttore generale
1. Il direttore generale, il cui rapporto e' regolato con contratto
di diritto privato della durata di tre anni, rinnovabile una sola
volta, e' nominato, su proposta del presidente, con delibera del
consiglio di amministrazione. Il trattamento economico del direttore
generale e' determinato con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sulla proposta del presidente. Il
direttore generale, scelto tra persone in possesso di adeguati
requisiti tecnico-professionali, esercita le funzioni stabilite dalla
legge e dal presente regolamento.
2. Il direttore generale:
a) e' responsabile della gestione amministrativa e finanziaria
dell'Istituto;
b) sovrintende ed e' responsabile dell'attuazione delle
deliberazioni del consiglio di amministrazione e svolge ogni altro
compito attribuitogli dal presente regolamento;
c) adotta gli atti ed i provvedimenti amministrativi ed esercita
i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate nell'ambito
delle risorse finanziarie assegnate dal consiglio di amministrazione,
in coerenza con quanto previsto dalla convenzione di cui all'articolo
12, comma 4;
d) instaura le liti e vi resiste con potere di conciliare e
transigere, avvalendosi dell'Avvocatura generale dello Stato;
e) predispone la relazione annuale sull'attivita' svolta e sui
risultati della gestione;
f) predispone lo schema di bilancio di previsione e del
rendiconto generale, avvalendosi del servizio di controllo interno, e
propone al consiglio di amministrazione le eventuali variazioni al
bilancio;
g) predispone lo schema di pianta organica e di regolamento di
amministrazione e contabilita'.
3. Il direttore generale interviene, senza diritto di voto, alle
sedute del consiglio di amministrazione.