IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 7 luglio  2009,  n.  88,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008,  ed  in  particolare
gli articoli 1, allegato B, e 2, comma 1, lettere b) e c); 
  Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  214,  recante
attuazione  della  direttiva  2002/89/CE  concernente  le  misure  di
protezione contro l'introduzione e la diffusione nella  Comunita'  di
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre  1996,
n. 697, recante regolamento di attuazione della  direttiva  92/34/CEE
del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla  commercializzazione
dei materiali di moltiplicazione  delle  piante  da  frutto  e  delle
piante da frutto destinate alla produzione di frutti; 
  Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole  alimentari  e
forestali  in  data  14  aprile  1997,  pubblicato  nel   supplemento
ordinario n. 112 alla Gazzetta Ufficiale n. 126  del  2  giugno  1997
recante recepimento delle direttive della  Commissione  n.  93/48/CEE
del 23 giugno 1993, n. 93/64/CEE del 5 luglio 1993 e n. 93/79/CEE del
21   settembre   1993,   relative   alle   norme    tecniche    sulla
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante  da
frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti; 
  Visto il decreto legislativo  3  novembre  1998,  n.  414,  recante
disciplina  sanzionatoria   per   le   violazioni   di   disposizioni
comunitarie in materia ortofrutticola,  a  norma  dell'art.  8  della
legge 24 aprile 1998, n. 128; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e  forestali
in data 27  febbraio  2004,  recante  sostituzione  dell'allegato  al
decreto del Presidente della Repubblica 21  dicembre  1996,  n.  697,
concernente regolamento di attuazione della direttiva  92/34/CEE  del
Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione  dei
materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da
frutto destinate alla produzione di frutti, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2004; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e  forestali
in data 24 luglio 2003 sull'organizzazione del servizio nazionale  di
certificazione volontaria  del  materiale  di  propagazione  vegetale
delle piante da frutto, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  240
del 15 ottobre 2003; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e  forestali
in data 4 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del
21 luglio 2006, recante disposizioni generali per  la  produzione  di
materiale di moltiplicazione delle specie  arbustive  ed  arboree  da
frutto, nonche' delle specie erbacee a moltiplicazione agamica; 
  Vista la direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008,
relativa alla commercializzazione dei  materiali  di  moltiplicazione
delle piante da frutto  e  delle  piante  da  frutto  destinate  alla
produzione di frutti; 
  Vista  la  direttiva  2001/18/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente
di organismi geneticamente  modificati  e  che  abroga  la  direttiva
90/220/CEE del Consiglio, recepita dal decreto legislativo  8  luglio
2003, n. 224; 
  Visto il regolamento n. 1829/2003  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi
geneticamente modificati; 
  Visto il regolamento n. 1830/2003  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 22 settembre 2003,  concernente  la  tracciabilita'  e
l'etichettatura  di   organismi   geneticamente   modificati   e   la
tracciabilita'  di  alimenti  e   mangimi   ottenuti   da   organismi
geneticamente modificati, nonche' recante  modifica  della  direttiva
2001/18/CE; 
  Vista la legge 28 gennaio 2005, n. 5, di conversione in legge,  con
modificazioni, del decreto-legge 22 novembre 2004,  n.  279,  recante
disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra  le  forme  di
agricoltura transgenica, convenzionale e biologica; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 19 marzo 2010; 
  Acquisito il parere della conferenza permanente per i rapporti  con
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
espresso nella seduta del 6 maggio 2010; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la  definitiva  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 10 giugno 2010; 
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, di  concerto  con  i
Ministri della giustizia, degli affari esteri e dell'economia e delle
finanze; 
 
             E m a n a il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, ai fini della
commercializzazione   nell'Unione   europea    dei    materiali    di
moltiplicazione  di  piante  da  frutto  e  delle  piante  da  frutto
destinate alla produzione di frutti, ai generi e alle specie elencati
nell'allegato ed ai loro ibridi, nonche' ai portainnesto e  ad  altre
parti di piante di altri generi o  specie  e  ai  loro  ibridi  se  i
materiali dei generi o specie elencati nell'allegato o i loro  ibridi
sono innestati o destinati ad essere innestati su di essi. 
  2. Il presente decreto lascia impregiudicate le  norme  in  materia
fitosanitaria di cui alle direttive 2000/29/CE e 2002/89/CE, recepite
nell'ordinamento nazionale con decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
214. 
  3. Ai  fini  del  presente  decreto  la  direttiva  2008/90/CE  del
Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa  alla  commercializzazione
dei materiali di moltiplicazione  delle  piante  da  frutto  e  delle
piante da frutto destinate alla produzione di frutti, e'  di  seguito
denominata: «direttiva». 
 
              Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Il testo dell'art. 1, dell'allegato B e dell'art.  2,
          comma 1 lettere b) e c) della legge 7 luglio  2009,  n.  88
          (Norme  generali  sulla   partecipazione   dell'Italia   al
          processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di
          esecuzione degli obblighi comunitari) cosi' recita: 
              «Art.  1  (Delega  al  Governo  per   l'attuazione   di
          direttive comunitarie). - 1.  Il  Governo  e'  delegato  ad
          adottare, entro la  scadenza  del  termine  di  recepimento
          fissato dalle  singole  direttive,  i  decreti  legislativi
          recanti  le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle
          direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati  A  e
          B. Per le direttive elencate negli allegati A e  B  il  cui
          termine di recepimento sia gia' scaduto  ovvero  scada  nei
          tre mesi successivi alla data di entrata  in  vigore  della
          presente legge,  il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  i
          decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data
          di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive
          elencate negli allegati A e B che non prevedono un  termine
          di recepimento,  il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  i
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della presente legge. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell' art. 14 della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro per  le  politiche  europee  e  del  Ministro  con
          competenza istituzionale  prevalente  per  la  materia,  di
          concerto  con  i  Ministri  degli  affari   esteri,   della
          giustizia, dell'economia e delle finanze e  con  gli  altri
          Ministri  interessati  in   relazione   all'oggetto   della
          direttiva. 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione delle  direttive  comprese  nell'elenco  di  cui
          all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso  a
          sanzioni  penali,  quelli  relativi  all'attuazione   delle
          direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A,  sono
          trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri  previsti
          dalla legge, alla Camera dei deputati  e  al  Senato  della
          Repubblica perche' su di essi sia espresso  il  parere  dei
          competenti organi  parlamentari.  Decorsi  quaranta  giorni
          dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in
          mancanza del parere. Qualora il termine  per  l'espressione
          del parere parlamentare di cui al presente comma  ovvero  i
          diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta
          giorni che precedono la scadenza dei  termini  previsti  ai
          commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati
          di novanta giorni. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  che  comportino   conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all' art. 11-ter, comma 2, della legge 5  agosto  1978,  n.
          468, e successive modificazioni. Su di  essi  e'  richiesto
          anche il parere delle Commissioni  parlamentari  competenti
          per i profili  finanziari.  Il  Governo,  ove  non  intenda
          conformarsi  alle  condizioni  formulate  con   riferimento
          all'esigenza di garantire il rispetto dell' art. 81, quarto
          comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,
          corredati    dei     necessari     elementi     integrativi
          d'informazione, per i pareri definitivi  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  i  profili  finanziari,  che
          devono essere espressi entro venti giorni. 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla presente legge, il  Governo  puo'  adottare,  con  la
          procedura  indicata  nei  commi  2,  3  e  4,  disposizioni
          integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
          sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto  previsto  dal
          comma 6. 
              6. I decreti legislativi, relativi  alle  direttive  di
          cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art.  117,
          quinto  comma,  della  Costituzione,   nelle   materie   di
          competenza  legislativa  delle  regioni  e  delle  province
          autonome,  si  applicano  alle  condizioni  e  secondo   le
          procedure di cui all' art.  11,  comma  8,  della  legge  4
          febbraio 2005, n. 11. 
              7. Il Ministro per le politiche europee,  nel  caso  in
          cui una o piu' deleghe di cui  al  comma  1  non  risultino
          esercitate alla scadenza del  termine  previsto,  trasmette
          alla Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica  una
          relazione   che   da'   conto   dei   motivi   addotti    a
          giustificazione del ritardo  dai  Ministri  con  competenza
          istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
          politiche europee ogni sei mesi informa altresi' la  Camera
          dei deputati e il Senato della Repubblica  sullo  stato  di
          attuazione delle direttive da parte delle regioni  e  delle
          province autonome nelle materie di loro competenza, secondo
          modalita' di individuazione delle stesse  da  definire  con
          accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano. 
              8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive comprese negli  elenchi  di  cui
          agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni  e
          con  eventuali  modificazioni  i  testi  alla  Camera   dei
          deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
          dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati  anche
          in mancanza di nuovo parere.». 
                                                          «Allegato B 
                                                (Art. 1, commi 1 e 3) 
              2005/47/CE  del  Consiglio,   del   18   luglio   2005,
          concernente  l'accordo  tra  la  Comunita'  delle  ferrovie
          europee (CER) e la Federazione europea dei  lavoratori  dei
          trasporti (ETF)  su  taluni  aspetti  delle  condizioni  di
          lavoro dei lavoratori  mobili  che  effettuano  servizi  di
          interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario; 
              2005/94/CE  del  Consiglio,  del  20   dicembre   2005,
          relativa a misure comunitarie di lotta  contro  l'influenza
          aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE; 
              2006/17/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2006, che
          attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio  per  quanto  riguarda  determinate  prescrizioni
          tecniche  per  la  donazione,  l'approvvigionamento  e   il
          controllo di tessuti e cellule umani; 
              2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          17  maggio  2006,  che  modifica  la  direttiva  1999/62/CE
          relativa alla tassazione a carico  di  autoveicoli  pesanti
          adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune
          infrastrutture; 
              2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          17 maggio 2006, relativa alle macchine e  che  modifica  la
          direttiva 95/16/CE(rifusione); 
              2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          17 maggio 2006, relativa alle revisioni  legali  dei  conti
          annuali e dei conti consolidati, che modifica le  direttive
          78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva
          84/253/CEE del Consiglio; 
              2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle
          pari opportunita' e delle parita' di trattamento fra uomini
          e donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione); 
              2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006,  che
          attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni  in  tema  di
          rintracciabilita',  la  notifica  di  reazioni  ed   eventi
          avversi gravi e determinate prescrizioni  tecniche  per  la
          codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e
          la distribuzione di tessuti e cellule umani; 
              2006/112/CE  del  Consiglio,  del  28  novembre   2006,
          relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto; 
              2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno; 
              2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          20  dicembre  2006,  concernente  la   patente   di   guida
          (rifusione); 
              2007/2/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
          14  marzo  2007,  che  istituisce   un'Infrastruttura   per
          l'informazione   territoriale   nella   Comunita'   europea
          (Inspire); 
              2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 maggio 2007,  relativa  all'immissione  sul  mercato  di
          articoli pirotecnici; 
              2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          20 giugno 2007, che modifica la  direttiva  89/391/CEE  del
          Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive  del
          Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e  94/33/CE  ai
          fini della semplificazione e della razionalizzazione  delle
          relazioni sull'attuazione pratica; 
              2007/36/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11  luglio  2007,  relativa  all'esercizio  di  alcuni
          diritti degli azionisti di societa' quotate; 
              2007/43/CE del  Consiglio,  del  28  giugno  2007,  che
          stabilisce  norme  minime  per  la  protezione  dei   polli
          allevati per la produzione di carne; 
              2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          5 settembre 2007, che modifica la direttiva  92/49/CEE  del
          Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE
          e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e  i
          criteri per la valutazione prudenziale  di  acquisizioni  e
          incrementi di partecipazioni nel settore finanziario; 
              2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          5 settembre 2007, che  reca  disposizioni  sulle  quantita'
          nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le  direttive
          75/106/CEE  e  80/232/CEE  del  Consiglio  e  modifica   la
          direttiva 76/211/CEE del Consiglio; 
              2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 ottobre 2007, che modifica la direttiva  91/440/CEE  del
          Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie
          e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione  della
          capacita' di infrastruttura ferroviaria  e  all'imposizione
          dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria; 
              2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23  ottobre  2007,   relativa   alla   certificazione   dei
          macchinisti addetti alla guida di locomotori  e  treni  sul
          sistema ferroviario della Comunita'; 
              2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla  gestione
          dei rischi di alluvioni; 
              2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13 novembre 2007, relativa  ai  servizi  di  pagamento  nel
          mercato interno, recante modifica delle direttive  97/7/CE,
          2002/65/CE;  2005/60/CE  e  2006/48/CE,   che   abroga   la
          direttiva 97/5/CE; 
              2007/65/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE
          del Consiglio  relativa  al  coordinamento  di  determinate
          disposizioni legislative,  regolamentari  e  amministrative
          degli Stati membri concernenti l'esercizio delle  attivita'
          televisive; 
              2007/66/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE
          e  92/13/CEE  del  Consiglio   per   quanto   riguarda   il
          miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso  in
          materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici; 
              2008/5/CE  della  Commissione,  del  30  gennaio  2008,
          relativa  alla  specificazione  sull'etichetta  di   alcuni
          prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre
          a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento
          europeo e del Consiglio (versione codificata); 
              2008/8/CE del Consiglio,  del  12  febbraio  2008,  che
          modifica la direttiva 2006/112/CE per  quanto  riguarda  il
          luogo delle prestazioni di servizi; 
              2008/9/CE del Consiglio,  del  12  febbraio  2008,  che
          stabilisce norme dettagliate per il  rimborso  dell'imposta
          sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva  2006/112/CE,
          ai soggetti passivi non stabiliti  nello  Stato  membro  di
          rimborso, ma in un altro Stato membro); 
              2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23  aprile  2008,  relativa  ai  contratti  di  credito  ai
          consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE; 
              2008/49/CE  della  Commissione,  del  16  aprile  2008,
          recante   modifica   dell'allegato   II   della   direttiva
          2004/36/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  per
          quanto  riguarda  i  criteri  per   l'effettuazione   delle
          ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti
          comunitari; 
              2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          21 maggio 2008, relativa alla qualita' dell'aria ambiente e
          per un'aria piu' pulita in Europa; 
              2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          21 maggio 2008, che modifica la  direttiva  91/477/CEE  del
          Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e  della
          detenzione di armi; 
              2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          21  maggio  2008,  relativa  a  determinati  aspetti  della
          mediazione in materia civile e commerciale; 
              2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          17 giugno 2008,  che  istituisce  un  quadro  per  l'azione
          comunitaria nel campo della politica per l'ambiente  marino
          (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino); 
              2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          17 giugno 2008, relativa all'interoperabilita' del  sistema
          ferroviario comunitario (rifusione); 
              2008/59/CE del  Consiglio,  del  12  giugno  2008,  che
          adegua la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le  navi  della
          navigazione interna a motivo dell'adesione della Repubblica
          di Bulgaria e della Romania; 
              2008/63/CE  della  Commissione,  del  20  giugno  2008,
          relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature
          terminali di telecomunicazioni; 
              2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          24 settembre 2008, relativa al trasporto interno  di  merci
          pericolose; 
              2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008,  relativa
          all'identificazione e alla registrazione dei suini; 
              2008/73/CE del  Consiglio,  del  15  luglio  2008,  che
          semplifica le procedure di redazione  degli  elenchi  e  di
          diffusione  dell'informazione  in   campo   veterinario   e
          zootecnico  e  che  modifica   le   direttive   64/432/CEE,
          77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE,
          90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE,
          91/68/CEE,  91/496/CEE,  92/35/CEE,  92/65/CEE,  92/66/CEE,
          92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione  2000/258/CE
          nonche' le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE; 
              2008/87/CE della Commissione, del  22  settembre  2008,
          che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo
          e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per  le  navi
          della navigazione interna; 
              2008/90/CE  del  Consiglio,  del  29  settembre   2008,
          relativa  alla   commercializzazione   dei   materiali   di
          moltiplicazione delle piante da frutto e  delle  piante  da
          frutto destinate alla produzione di frutti (rifusione); 
              2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che  abroga  alcune
          direttive; 
              2008/100/CE della Commissione, del 28 ottobre 2008, che
          modifica la direttiva  90/496/CEE  del  Consiglio  relativa
          all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari  per
          quanto riguarda  le  razioni  giornaliere  raccomandate,  i
          coefficienti di  conversione  per  il  calcolo  del  valore
          energetico e le definizioni; 2008/117/CE del Consiglio, del
          16  dicembre  2008,  recante   modifica   della   direttiva
          2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore
          aggiunto, per combattere la  frode  fiscale  connessa  alle
          operazioni intracomunitarie ); 2008/118/CE  del  Consiglio,
          del 16 dicembre 2008, relativa  al  regime  generale  delle
          accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE.». 
              «Art. 2 (Principi e criteri  direttivi  generali  della
          delega legislativa). - 1. Salvi gli  specifici  principi  e
          criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni  di  cui  ai
          capi II e IV, ed  in  aggiunta  a  quelli  contenuti  nelle
          direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art.
          1 sono informati ai seguenti principi e  criteri  direttivi
          generali: 
              a) (Omissis); 
              b)  ai  fini  di  un  migliore  coordinamento  con   le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni  alle  discipline  stesse,  fatti   salvi   i
          procedimenti  oggetto  di  semplificazione   amministrativa
          ovvero le materie oggetto di delegificazione; 
              c) al di fuori dei casi  previsti  dalle  norme  penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongono  a
          pericolo  o  danneggiano  l'interesse  protetto;  la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che recano un  danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledano o espongano a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati nei periodi  precedenti.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  nella
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Entro i limiti  di  pena  indicati  nella  presente
          lettera  sono  previste   sanzioni   identiche   a   quelle
          eventualmente  gia'  comminate  dalle  leggi  vigenti   per
          violazioni omogenee e di pari  offensivita'  rispetto  alle
          infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle
          materie  di  cui  all'  art.  117,  quarto   comma,   della
          Costituzione, le sanzioni amministrative  sono  determinate
          dalle regioni. Le somme derivanti dalle sanzioni  di  nuova
          istituzione, stabilite  con  i  provvedimenti  adottati  in
          attuazione della presente legge, sono  versate  all'entrata
          del bilancio dello Stato per essere  riassegnate,  entro  i
          limiti previsti dalla legislazione vigente, con decreti del
          Ministro    dell'economia    e    delle    finanze,    alle
          amministrazioni competenti all'irrogazione delle stesse;». 
              -  Il  decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  214
          (Attuazione  della  direttiva  2002/89/CE  concernente   le
          misure di protezione contro l'introduzione e la  diffusione
          nella Comunita'  di  organismi  nocivi  ai  vegetali  o  ai
          prodotti vegetali) e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          24 ottobre 2005, n. 248, S.O. 
              - La direttiva 2002/89/CE e' pubblicata nella  G.U.C.E.
          30 dicembre 2002, n. L 355. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   21
          dicembre  1996,  n.  697  (Regolamento  recante  norme   di
          attuazione  della   direttiva   92/34/CEE   relativa   alla
          commercializzazione delle piantine da frutto destinate alla
          produzione     e     dei     relativi     materiali      di
          moltiplicazione), abrogato   dal   presente   decreto,   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10  febbraio  1997,  n.
          33. 
              - La direttiva 92/34/CEE e' pubblicata  nella  G.U.C.E.
          10 giugno 1992, n. L 157. 
              - La direttiva 93/48/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 7
          ottobre 1993, n. 250. 
              - La direttiva 93/64/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 7
          ottobre 1993, n. 250. 
              - La direttiva 93/79/CEE e' pubblicata  nella  G.U.C.E.
          14 ottobre 1993, n. 256. 
              - Il decreto legislativo 3 novembre 1998,  n.  414,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  3  dicembre  1998,  n.
          283. 
              -  L'art.  8  della  legge  24  aprile  1998,  n.   128
          (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla
          appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee,  legge
          comunitaria 1995-1997), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          7 maggio 1998, n. 104, S.O., cosi' recita: 
              «Art.  8  (Delega  al   Governo   per   la   disciplina
          sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). -
          1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle  norme
          comunitarie nell'ordinamento nazionale, il  Governo,  fatte
          salve le norme penali  vigenti,  e'  delegato  ad  emanare,
          entro due anni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge,  disposizioni  recanti  sanzioni  penali  o
          amministrative  per  le  violazioni  di   direttive   delle
          Comunita'  europee   attuate   in   via   regolamentare   o
          amministrativa ai sensi della legge 22  febbraio  1994,  n.
          146, della legge 6 febbraio  1996,  n.  52,  nonche'  della
          presente  legge  e  per  le   violazioni   di   regolamenti
          comunitari vigenti alla data di  entrata  in  vigore  della
          presente legge. 
              2. La delega  e'  esercitata  con  decreti  legislativi
          adottati a norma dell'art. 14 della legge 23  agosto  1988,
          n. 400,  su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, o del Ministro competente  per  il  coordinamento
          delle politiche comunitarie, e del  Ministro  di  grazia  e
          giustizia,  di  concerto  con  i  Ministri  competenti  per
          materia; i decreti legislativi si informeranno ai  principi
          e criteri direttivi di cui all'art.  2,  comma  1,  lettera
          c)». 
              - La direttiva 2008/90/CE e' pubblicata nella  G.U.U.E.
          8 ottobre 2008, n. L 267. 
              - La direttiva 2001/18/CE e' pubblicata nella  G.U.C.E.
          17 aprile 2001, n. L 106. 
              - La direttiva 90/220/CEE e' pubblicata nella  G.U.C.E.
          8 maggio 1990, n. L 117. 
              - Il decreto legislativo 8 luglio  2003,  n.  224  S.O.
          (Attuazione   della   direttiva   2001/18/CE    concernente
          l'emissione   deliberata   nell'ambiente    di    organismi
          geneticamente modificati),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 22 agosto 2003, n. 194, S.O. 
              - Il regolamento 1829/2003 del Parlamento europeo e del
          Consiglio e' pubblicato nella G.U.U.E. 18 ottobre 2003,  n.
          L 268. 
              - Il regolamento 1830/2003 del Parlamento europeo e del
          Consiglio e' pubblicato nella G.U.U.E. 18 ottobre 2003,  n.
          L 268. 
              - La legge 28 gennaio 2005, n. 5 (Conversione in legge,
          con modificazioni, del decreto-legge 22 novembre  2004,  n.
          279,  recante  disposizioni  urgenti  per   assicurare   la
          coesistenza  tra  le  forme  di  agricoltura   transgenica,
          convenzionale e biologica), e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 28 gennaio 2005, n. 22. 
          Note all'art. 1: 
              - La direttiva 2000/29/CE e' pubblicata nella  G.U.C.E.
          10 luglio 2000, n. L 169. 
              - La direttiva 2002/89/CE e' pubblicata nella  G.U.C.E.
          30 dicembre 2002, n. L 355. 
              - Per il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214  si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Per la direttiva 2008/90/CE si veda nelle  note  alle
          premesse.