Art. 10 Disposizioni per l'organismo ufficiale 1. L'organismo ufficiale competente effettua, almeno per sondaggio, ispezioni ufficiali negli stabilimenti dei fornitori, sui materiali di moltiplicazione e le piante da frutto durante le fasi di produzione e di commercializzazione, onde accertare che siano state rispettate le prescrizioni e le condizioni fissate dal presente decreto. 2. Qualora, in occasione della sorveglianza e dei controlli di cui al comma 1 o di altri tipi di verifiche, si constati che i materiali non sono conformi alle prescrizioni previste dal presente decreto, l'organismo ufficiale competente adotta tutte le misure necessarie per assicurare la loro conformita' alle prescrizioni precitate, oppure, se cio' non fosse possibile, ne vieta la commercializzazione nell'Unione europea e ne informa tempestivamente il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 3. Le disposizioni di applicazione del comma 1 e del comma 2 sono adottate ai sensi dell'articolo 3. 4. Le eventuali misure adottate a norma del comma 2 vengono revocate non appena sia accertato che i materiali destinati alla commercializzazione da parte del fornitore siano conformi alle prescrizioni ed alle condizioni previste dal presente decreto.