Art. 10 
 
 
               Disposizioni per l'organismo ufficiale 
 
  1. L'organismo ufficiale competente effettua, almeno per sondaggio,
ispezioni ufficiali negli stabilimenti dei fornitori,  sui  materiali
di  moltiplicazione  e  le  piante  da  frutto  durante  le  fasi  di
produzione e di commercializzazione, onde accertare che  siano  state
rispettate le prescrizioni  e  le  condizioni  fissate  dal  presente
decreto. 
  2. Qualora, in occasione della sorveglianza e dei controlli di  cui
al comma 1 o di altri tipi di verifiche, si constati che i  materiali
non sono conformi alle prescrizioni previste  dal  presente  decreto,
l'organismo ufficiale competente adotta tutte  le  misure  necessarie
per assicurare  la  loro  conformita'  alle  prescrizioni  precitate,
oppure, se cio' non fosse possibile, ne vieta la  commercializzazione
nell'Unione europea e ne informa tempestivamente il  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali. 
  3. Le disposizioni di applicazione del comma 1 e del comma  2  sono
adottate ai sensi dell'articolo 3. 
  4. Le eventuali  misure  adottate  a  norma  del  comma  2  vengono
revocate non appena sia accertato  che  i  materiali  destinati  alla
commercializzazione  da  parte  del  fornitore  siano  conformi  alle
prescrizioni ed alle condizioni previste dal presente decreto.