Art. 11 
 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, per  le  violazioni  delle
disposizioni di cui al presente decreto,  si  applicano  le  sanzioni
amministrative di cui al presente articolo. 
  2. Chiunque commercializza materiali di moltiplicazione  di  piante
da frutto o piante da frutto non conformi alle  condizioni  stabilite
dall'articolo 4, comma 1, e' punito con  la  sanzione  amministrativa
del pagamento di una somma da euro 1.500,00 a euro 9.000,00. 
  3. Chiunque commercializza materiali di moltiplicazione  di  piante
da frutto o piante da frutto non conformi alle  condizioni  stabilite
dall'articolo  4,  commi  5  e  6,  e'   punito   con   la   sanzione
amministrativa dal pagamento di una somma da  euro  1.000,00  a  euro
6.000,00. 
  4. Chiunque produce o commercializza materiali  di  moltiplicazione
di piante da frutto  o  piante  da  frutto  senza  essere  registrati
conformemente a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1,  e'  punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma  da  euro
2.500,00 a euro 15.000,00. 
  5. Chiunque produce o commercializza materiali  di  moltiplicazioni
di piante da frutto o piante da frutto senza rispettare gli  obblighi
previsti  dall'articolo  5,  comma  2,  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa del pagamento di una  somma  da  euro  500,00  a  euro
3.000,00. 
  6. Chiunque commercializza materiali di moltiplicazione  di  piante
da frutto o piante da frutto senza riferimento  alla  varieta',  come
previsto  dall'articolo  6,  comma  1,  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da  euro  2.000,00  a  euro
12.000,00. 
  7. Chiunque produce o commercializza materiali  di  moltiplicazione
di piante da frutto o piante da frutto utilizzando  denominazioni  di
varieta' non conformi a quanto previsto dall'articolo  6,  e'  punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma  da  euro
2.500,00 a euro 15.000,00.