Art. 11 Sanzioni 1. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto, si applicano le sanzioni amministrative di cui al presente articolo. 2. Chiunque commercializza materiali di moltiplicazione di piante da frutto o piante da frutto non conformi alle condizioni stabilite dall'articolo 4, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500,00 a euro 9.000,00. 3. Chiunque commercializza materiali di moltiplicazione di piante da frutto o piante da frutto non conformi alle condizioni stabilite dall'articolo 4, commi 5 e 6, e' punito con la sanzione amministrativa dal pagamento di una somma da euro 1.000,00 a euro 6.000,00. 4. Chiunque produce o commercializza materiali di moltiplicazione di piante da frutto o piante da frutto senza essere registrati conformemente a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.000,00. 5. Chiunque produce o commercializza materiali di moltiplicazioni di piante da frutto o piante da frutto senza rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 5, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00. 6. Chiunque commercializza materiali di moltiplicazione di piante da frutto o piante da frutto senza riferimento alla varieta', come previsto dall'articolo 6, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 a euro 12.000,00. 7. Chiunque produce o commercializza materiali di moltiplicazione di piante da frutto o piante da frutto utilizzando denominazioni di varieta' non conformi a quanto previsto dall'articolo 6, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.000,00.