Art. 12 
 
 
                         Misure transitorie 
 
  1. Fino al 31 dicembre 2018 e' consentita la commercializzazione di
materiali di moltiplicazione e piante da frutto  ottenuti  da  piante
parentali esistenti prima del 30 settembre  2012  e  che  sono  stati
ufficialmente certificati ai sensi del decreto del  Ministro  per  le
politiche agricole alimentari e forestali in data 24  luglio  2003  o
che rispondono alle condizioni per essere qualificati come  materiali
CAC  ai  sensi  del  decreto  del  Ministro  delle  risorse  agricole
alimentari e forestali in data 14 aprile 1997. 
  2.   Allorche'   sono   commercializzati    tali    materiali    di
moltiplicazione  e  piante  da  frutto  sono  identificati   con   un
riferimento al presente articolo sull'etichetta o su un  documento  o
su entrambi. 
  3. Fino alla loro sostituzione e comunque non oltre  i  termini  di
cui al comma  1,  restano  in  vigore  le  disposizioni  dei  decreti
applicativi adottati in attuazione del decreto del  Presidente  della
Repubblica 21 dicembre 1996, n. 697. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Per il decreto del Ministro  delle  risorse  agricole
          alimentari e forestali 24 luglio 2003 si  veda  nelle  note
          alle premesse. 
              - Per il decreto del Ministro  delle  risorse  agricole
          alimentari e forestali 14 aprile 1997 si  veda  nelle  note
          alle premesse. 
              - Per il decreto del  Presidente  della  Repubblica  21
          dicembre 1996, n. 697, si veda nelle note alle premesse.