Art. 12 Misure transitorie 1. Fino al 31 dicembre 2018 e' consentita la commercializzazione di materiali di moltiplicazione e piante da frutto ottenuti da piante parentali esistenti prima del 30 settembre 2012 e che sono stati ufficialmente certificati ai sensi del decreto del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali in data 24 luglio 2003 o che rispondono alle condizioni per essere qualificati come materiali CAC ai sensi del decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali in data 14 aprile 1997. 2. Allorche' sono commercializzati tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto sono identificati con un riferimento al presente articolo sull'etichetta o su un documento o su entrambi. 3. Fino alla loro sostituzione e comunque non oltre i termini di cui al comma 1, restano in vigore le disposizioni dei decreti applicativi adottati in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 697.
Note all'art. 12: - Per il decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali 24 luglio 2003 si veda nelle note alle premesse. - Per il decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali 14 aprile 1997 si veda nelle note alle premesse. - Per il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 697, si veda nelle note alle premesse.