Art. 13 
 
 
                       Clausola di cedevolezza 
 
  1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto  comma,
della Costituzione  e  dall'articolo  16,  comma  3,  della  legge  4
febbraio  2005,  n.  11,  le  disposizioni   del   presente   decreto
legislativo  riguardanti  ambiti  di  competenza  legislativa   delle
regioni e delle province autonome si  applicano,  nell'esercizio  del
potere sostituivo dello Stato  e  con  carattere  di  cedevolezza,  a
decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della
direttiva oggetto del presente decreto legislativo, nelle  regioni  e
nelle province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata  la
normativa di attuazione regionale o provinciale  e  perdono  comunque
efficacia dalla data di entrata  in  vigore  di  quest'ultima,  fermi
restando i principi fondamentali ai sensi  dell'articolo  117,  comma
terzo, della Costituzione. 
 
          Note all'art. 13: 
              -  Il  testo  dell'art.  117,   quinto   comma,   della
          Costituzione cosi' recita: 
              «Le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza». 
              - Il testo dell'art. 16, comma 3 della legge 4 febbraio
          2005,  n.   11   «Norme   generali   sulla   partecipazione
          dell'Italia al processo  normativo  dell'Unione  europea  e
          sulle procedure di esecuzione degli  obblighi  comunitari»,
          cosi' recita: 
              «Art. 16 (Attuazione  delle  direttive  comunitarie  da
          parte delle regioni e delle province  autonome).  -  3.  Ai
          fini di cui all'art. 117, quinto comma, della Costituzione,
          le  disposizioni  legislative  adottate  dallo  Stato   per
          l'adempimento degli obblighi comunitari, nelle  materie  di
          competenza  legislativa  delle  regioni  e  delle  province
          autonome, si  applicano,  per  le  regioni  e  le  province
          autonome, alle condizioni e secondo  la  procedura  di  cui
          all'art. 11, comma 8, secondo periodo.». 
              - Il testo dell'art. 117 comma terzo della Costituzione
          cosi' recita: 
              «Sono  materie  di  legislazione   concorrente   quelle
          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; armonizzazione  dei
          bilanci pubblici e coordinamento della finanza  pubblica  e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali; casse di risparmio,  casse  rurali,  aziende  di
          credito a carattere regionale; enti di credito fondiario  e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione concorrente spetta alle  regioni  la  potesta'
          legislativa, salvo che per la determinazione  dei  principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato».