Art. 15 
 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996,  n.
697, e' abrogato. 
  2. L'articolo 1 del decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 414, e'
abrogato. 
  3. All'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo  n.  414
del 1998, le parole: «di cui agli articoli 1  e  2»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di cui all'articolo 2». 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 25 giugno 2010 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Berlusconi, Presidente del Consiglio 
                                dei Ministri 
 
                                Ronchi, Ministro per le politiche 
                                europee 
 
                                Galan, Ministro delle politiche 
                                agricole alimentari e forestali 
 
                                Alfano, Ministro della giustizia 
 
                                Frattini, Ministro degli affari 
                                esteri 
 
                                Tremonti, Ministro dell'economia e 
                                delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 
          Note all'art. 15: 
              - Per il decreto del  Presidente  della  Repubblica  21
          dicembre 1996, n. 697 si veda nel testo alle premesse. 
              - Per il decreto legislativo 3 novembre 1998 n. 414  si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1 del  decreto
          legislativo 3 novembre 1998, n. 414,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 3 (Sanzioni amministrative accessorie). -  1.  Ai
          sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 24 novembre  1981,
          n. 689, e successive modifiche  ed  integrazioni,  ove  sia
          irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui  all'
          art. 2,  sono  irrogate,  altresi',  le  seguenti  sanzioni
          amministrative accessorie: 
                a)   la   sospensione   dall'iscrizione    in    albi
          professionali; 
                b)  la   sospensione   dall'esercizio   dell'arte   o
          professione; 
                c) la sospensione  dagli  uffici  direttivi  e  dagli
          organi statutari delle persone giuridiche e delle imprese; 
                d) la sospensione dagli albi ed elenchi delle imprese
          abilitate a contrattare con le pubbliche amministrazioni; 
                e) la  sospensione  dell'attivita'  produttiva  o  di
          commercializzazione svolta dall'impresa».