Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) materiali di moltiplicazione: le sementi, le parti di piante e tutti i materiali di piante destinati alla moltiplicazione e alla produzione di piante da frutto, compresi i portainnesto; b) piante da frutto: le piante che sono destinate, dopo la commercializzazione, ad essere piantate o trapiantate; c) varieta': un insieme di vegetali nell'ambito di un unico taxon botanico del piu' basso grado conosciuto, il quale puo' essere: 1) definito mediante l'espressione delle caratteristiche risultanti da un dato genotipo o da una data combinazione di genotipi; 2) distinto da qualsiasi altro insieme vegetale mediante l'espressione di almeno una delle suddette caratteristiche; 3) considerato come un'unita' in relazione alla sua idoneita' a essere moltiplicato invariato; d) clone: una discendenza vegetativa geneticamente uniforme di una singola pianta; e) materiali pre-base: i materiali di moltiplicazione: 1) prodotti, secondo metodi generalmente considerati idonei, per la conservazione dell'identita' della varieta', comprese le caratteristiche pomologiche, nonche' per la prevenzione delle malattie; 2) destinati alla produzione di materiali di base o di materiali certificati diversi dalle piante da frutto; 3) rispondenti ai requisiti specifici per i materiali pre-base, adottati ai sensi dell'articolo 3; 4) ritenuti conformi, all'atto di un'ispezione ufficiale, alle condizioni di cui ai punti 1), 2) e 3) della presente lettera; f) materiali di base: i materiali di moltiplicazione: 1) ottenuti direttamente o in un numero limitato di fasi per via vegetativa da materiali iniziali, secondo metodi generalmente ritenuti idonei, per la conservazione dell'identita' della varieta', comprese le caratteristiche pomologiche pertinenti, nonche' per la prevenzione delle malattie; 2) destinati alla produzione di materiali certificati; 3) rispondenti ai requisiti specifici per i materiali di base, adottati ai sensi dell'articolo 3; 4) ritenuti conformi, all'atto di un'ispezione ufficiale, alle condizioni di cui ai punti 1), 2) e 3) della presente lettera; g) materiali certificati: 1) i materiali di moltiplicazione: 1.1) ottenuti direttamente per via vegetativa da materiali di base o da materiali pre-base o, se destinati alla produzione di portainnesto, da sementi certificate di materiali di base o certificati di portainnesto; 1.2) destinati alla produzione di piante da frutto; 1.3) rispondenti ai requisiti specifici per i materiali certificati, adottati ai sensi dell'articolo 3; 1.4) ritenuti conformi, all'atto di un'ispezione ufficiale, alle condizioni di cui ai punti 1.1), 1.2) e 1.3) della presente lettera; 2) piante da frutto: 2.1) ottenute direttamente da materiali di moltiplicazione certificati, di base o pre-base; 2.2) destinate alla produzione di frutti; 2.3) rispondenti ai requisiti prescritti per i materiali certificati, adottati ai sensi dell'articolo 3; 2.4) ritenuti conformi, all'atto di un'ispezione ufficiale, alle condizioni di cui ai punti 1.1), 1.2) e 1.3) della presente lettera; h) materiali CAC (Conformitas Agraria Communitatis): i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto: 1) aventi identita' varietale e adeguata purezza varietale; 2) destinati: 2.1) alla produzione di materiali di moltiplicazione, o; 2.2) alla produzione di piante da frutto, o; 2.3) alla produzione di frutti; 3) che soddisfano i requisiti specifici per i materiali CAC stabiliti in conformita' dell'articolo 3; i) fornitore: qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita professionalmente almeno una delle seguenti attivita' riguardanti i materiali di moltiplicazione o le piante da frutto: riproduzione, produzione, protezione e/o trattamento, importazione e commercializzazione; l) commercializzazione: la vendita, la conservazione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento di materiali di moltiplicazione o piante da frutto a terzi, mirante allo sfruttamento commerciale con o senza compenso; m) organismo ufficiale responsabile: il Servizio fitosanitario nazionale di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214; n) ispezione ufficiale: l'ispezione effettuata dall'organismo ufficiale responsabile o sotto la sua responsabilita'; o) lotto: un certo numero di elementi di un prodotto unico, che puo' essere identificato grazie all'omogeneita' della sua composizione e della sua origine.
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 48 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2005, n. 248, S.O., cosi' recita: «Art. 48 (Servizio fitosanitario nazionale). - 1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al presente decreto opera, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, il Servizio fitosanitario nazionale, gia' istituito a norma dell'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, costituito dal Servizio fitosanitario centrale e dai Servizi fitosanitari regionali per le regioni a statuto ordinario o speciale e dai servizi fitosanitari delle province autonome per le province di Trento e Bolzano, di seguito denominati "Servizi fitosanitari regionali"».