Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
   1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) materiali di moltiplicazione: le sementi, le parti di piante e
tutti i materiali di piante destinati  alla  moltiplicazione  e  alla
produzione di piante da frutto, compresi i portainnesto; 
    b) piante da frutto:  le  piante  che  sono  destinate,  dopo  la
commercializzazione, ad essere piantate o trapiantate; 
    c) varieta': un insieme di vegetali nell'ambito di un unico taxon
botanico del piu' basso grado conosciuto, il quale puo' essere: 
      1)  definito  mediante  l'espressione   delle   caratteristiche
risultanti da  un  dato  genotipo  o  da  una  data  combinazione  di
genotipi; 
      2)  distinto  da  qualsiasi  altro  insieme  vegetale  mediante
l'espressione di almeno una delle suddette caratteristiche; 
      3) considerato come un'unita' in relazione alla sua idoneita' a
essere moltiplicato invariato; 
    d) clone: una discendenza vegetativa  geneticamente  uniforme  di
una singola pianta; 
    e) materiali pre-base: i materiali di moltiplicazione: 
      1) prodotti, secondo metodi  generalmente  considerati  idonei,
per la  conservazione  dell'identita'  della  varieta',  comprese  le
caratteristiche  pomologiche,  nonche'  per  la   prevenzione   delle
malattie; 
      2)  destinati  alla  produzione  di  materiali  di  base  o  di
materiali certificati diversi dalle piante da frutto; 
      3) rispondenti ai requisiti specifici per i materiali pre-base,
adottati ai sensi dell'articolo 3; 
      4) ritenuti conformi, all'atto di un'ispezione ufficiale,  alle
condizioni di cui ai punti 1), 2) e 3) della presente lettera; 
    f) materiali di base: i materiali di moltiplicazione: 
      1) ottenuti direttamente o in un numero limitato  di  fasi  per
via vegetativa da materiali  iniziali,  secondo  metodi  generalmente
ritenuti idonei, per la conservazione dell'identita' della  varieta',
comprese le caratteristiche pomologiche pertinenti,  nonche'  per  la
prevenzione delle malattie; 
      2) destinati alla produzione di materiali certificati; 
      3) rispondenti ai requisiti specifici per i materiali di  base,
adottati ai sensi dell'articolo 3; 
      4) ritenuti conformi, all'atto di un'ispezione ufficiale,  alle
condizioni di cui ai punti 1), 2) e 3) della presente lettera; 
    g) materiali certificati: 
      1) i materiali di moltiplicazione: 
        1.1) ottenuti direttamente per via vegetativa da materiali di
base o da materiali pre-base  o,  se  destinati  alla  produzione  di
portainnesto,  da  sementi  certificate  di  materiali  di   base   o
certificati di portainnesto; 
        1.2) destinati alla produzione di piante da frutto; 
        1.3) rispondenti  ai  requisiti  specifici  per  i  materiali
certificati, adottati ai sensi dell'articolo 3; 
        1.4) ritenuti conformi, all'atto di  un'ispezione  ufficiale,
alle condizioni di cui ai punti 1.1),  1.2)  e  1.3)  della  presente
lettera; 
      2) piante da frutto: 
        2.1) ottenute direttamente da  materiali  di  moltiplicazione
certificati, di base o pre-base; 
        2.2) destinate alla produzione di frutti; 
        2.3) rispondenti ai  requisiti  prescritti  per  i  materiali
certificati, adottati ai sensi dell'articolo 3; 
        2.4) ritenuti conformi, all'atto di  un'ispezione  ufficiale,
alle condizioni di cui ai punti 1.1),  1.2)  e  1.3)  della  presente
lettera; 
    h) materiali CAC (Conformitas Agraria Communitatis): i  materiali
di moltiplicazione e le piante da frutto: 
      1) aventi identita' varietale e adeguata purezza varietale; 
      2) destinati: 
        2.1) alla produzione di materiali di moltiplicazione, o; 
        2.2) alla produzione di piante da frutto, o; 
        2.3) alla produzione di frutti; 
      3) che soddisfano i requisiti specifici  per  i  materiali  CAC
stabiliti in conformita' dell'articolo 3; 
    i) fornitore: qualsiasi persona fisica o giuridica  che  esercita
professionalmente almeno una delle seguenti attivita'  riguardanti  i
materiali di moltiplicazione o le  piante  da  frutto:  riproduzione,
produzione,    protezione    e/o    trattamento,    importazione    e
commercializzazione; 
    l) commercializzazione: la vendita, la conservazione  a  fini  di
vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento,  fornitura  o
trasferimento di materiali di moltiplicazione o piante  da  frutto  a
terzi, mirante allo sfruttamento commerciale con o senza compenso; 
    m) organismo ufficiale responsabile:  il  Servizio  fitosanitario
nazionale di cui all'articolo 48 del decreto  legislativo  19  agosto
2005, n. 214; 
    n) ispezione  ufficiale:  l'ispezione  effettuata  dall'organismo
ufficiale responsabile o sotto la sua responsabilita'; 
    o) lotto: un certo numero di elementi di un prodotto  unico,  che
puo'   essere   identificato   grazie   all'omogeneita'   della   sua
composizione e della sua origine. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il testo dell'art.  48  del  decreto  legislativo  19
          agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva  2002/89/CE
          concernente le misure di protezione contro l'introduzione e
          la  diffusione  nella  Comunita'  di  organismi  nocivi  ai
          vegetali o ai prodotti vegetali), pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 24 ottobre 2005, n. 248, S.O., cosi' recita: 
              «Art. 48 (Servizio fitosanitario nazionale).  -  1.  Ai
          fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al  presente
          decreto  opera,  senza  oneri  aggiuntivi  per  la  finanza
          pubblica,  il  Servizio   fitosanitario   nazionale,   gia'
          istituito a norma dell'art. 2 del  decreto  legislativo  30
          dicembre   1992,   n.   536,   costituito   dal    Servizio
          fitosanitario centrale e dai Servizi fitosanitari regionali
          per le regioni a statuto ordinario o speciale e dai servizi
          fitosanitari delle province autonome  per  le  province  di
          Trento  e   Bolzano,   di   seguito   denominati   "Servizi
          fitosanitari regionali"».