Art. 3 
 
 
Competenze  del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
                              forestali 
 
  1. Il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali
rappresenta l'autorita' unica a livello nazionale responsabile per le
prestazioni concernenti la  qualita'  ed  effettua  il  coordinamento
delle   attivita'   tecnico-amministrative   e   tecnico-scientifiche
relative all'attuazione della direttiva. 
  2. Per lo svolgimento delle attivita' tecniche a carattere centrale
relative all'attuazione della direttiva, il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali puo' avvalersi  della  collaborazione
del Servizio nazionale di certificazione di cui  all'articolo  2  del
citato decreto del Ministro delle politiche agricole e  forestali  in
data 24 luglio 2003. 
  3. Il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali
provvede ad adottare le norme necessarie a: 
    a)  recepire  le  direttive  di  natura  esclusivamente   tecnica
relative alla commercializzazione dei  materiali  di  moltiplicazione
delle piante da frutto  e  delle  piante  da  frutto  destinate  alla
produzione di frutti; 
    b) recepire le  schede  tecniche  di  cui  all'articolo  4  della
direttiva; 
    c)   determinare   gli   standard   tecnici    per    l'esercizio
dell'attivita' di vigilanza e di controllo. 
  4. I provvedimenti di cui al comma 3 sono  adottati,  acquisito  il
parere del comitato fitosanitario di cui all'articolo 52 del  decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 214. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il testo dell'art. 2 del citato decreto del  Ministro
          per le politiche agricole e forestali 24 luglio 2003, cosi'
          recita: 
              «Art.  2  (Articolazione  del  servizio  nazionale   di
          certificazione  (SNC)).  -  1.  E'  istituito   presso   il
          Ministero delle politiche agricole e forestali, senza oneri
          a carico del bilancio dello Stato, il Servizio nazionale di
          certificazione (SNC) del materiale di propagazione vegetale
          che   rappresenta   l'organismo   a    livello    nazionale
          responsabile per le prestazioni concernenti la  qualita'  e
          che   effettua    il    coordinamento    delle    attivita'
          tecnico-amministrative e tecnico-scientifiche relative alla
          certificazione del materiale di propagazione vegetale. 
              2. Il SNC e' costituito dal Comitato nazionale  per  la
          certificazione (CNC), dalla Segreteria operativa (SO) e dai
          servizi  fitosanitari  delle  regioni  e   delle   province
          autonome competenti per territorio, di  seguito  denominati
          SFR.». 
              - Il testo dell'art.  52  del  decreto  legislativo  19
          agosto 2005 n 214, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  24
          ottobre 2005, n. 248, S.O., cosi' recita: 
              «Art.  52  (Comitato  fitosanitario  nazionale).  -  1.
          Presso il Servizio  fitosanitario  centrale  e'  istituito,
          senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, il Comitato
          fitosanitario nazionale, di  seguito  denominato  comitato,
          composto: 
                a)  dal  responsabile  del   Servizio   fitosanitario
          centrale o suo delegato, con funzioni di presidente; 
                b)  dai   responsabili   dei   Servizi   fitosanitari
          regionali o loro delegati; 
                c)  da  un  funzionario  del  Servizio  fitosanitario
          centrale, con funzioni di segretario. 
              2.  Il  Comitato  ha  compiti  tecnici   consultivi   e
          propositivi per tutto quello  che  concerne  l'applicazione
          del  presente  decreto,   compresa   l'elaborazione   delle
          procedure necessarie al servizio fitosanitario nazionale  e
          delle linee guida per i programmi  di  aggiornamento  degli
          ispettori fitosanitari. 
              3. Ai componenti del Comitato non spetta alcun  gettone
          di presenza o altro emolumento a qualsiasi titolo derivante
          dalla  loro  partecipazione  al  comitato  ed  ai  relativi
          lavori».