Art. 3 Competenze del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rappresenta l'autorita' unica a livello nazionale responsabile per le prestazioni concernenti la qualita' ed effettua il coordinamento delle attivita' tecnico-amministrative e tecnico-scientifiche relative all'attuazione della direttiva. 2. Per lo svolgimento delle attivita' tecniche a carattere centrale relative all'attuazione della direttiva, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali puo' avvalersi della collaborazione del Servizio nazionale di certificazione di cui all'articolo 2 del citato decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 24 luglio 2003. 3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede ad adottare le norme necessarie a: a) recepire le direttive di natura esclusivamente tecnica relative alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti; b) recepire le schede tecniche di cui all'articolo 4 della direttiva; c) determinare gli standard tecnici per l'esercizio dell'attivita' di vigilanza e di controllo. 4. I provvedimenti di cui al comma 3 sono adottati, acquisito il parere del comitato fitosanitario di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.
Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 2 del citato decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali 24 luglio 2003, cosi' recita: «Art. 2 (Articolazione del servizio nazionale di certificazione (SNC)). - 1. E' istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, il Servizio nazionale di certificazione (SNC) del materiale di propagazione vegetale che rappresenta l'organismo a livello nazionale responsabile per le prestazioni concernenti la qualita' e che effettua il coordinamento delle attivita' tecnico-amministrative e tecnico-scientifiche relative alla certificazione del materiale di propagazione vegetale. 2. Il SNC e' costituito dal Comitato nazionale per la certificazione (CNC), dalla Segreteria operativa (SO) e dai servizi fitosanitari delle regioni e delle province autonome competenti per territorio, di seguito denominati SFR.». - Il testo dell'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005 n 214, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2005, n. 248, S.O., cosi' recita: «Art. 52 (Comitato fitosanitario nazionale). - 1. Presso il Servizio fitosanitario centrale e' istituito, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, il Comitato fitosanitario nazionale, di seguito denominato comitato, composto: a) dal responsabile del Servizio fitosanitario centrale o suo delegato, con funzioni di presidente; b) dai responsabili dei Servizi fitosanitari regionali o loro delegati; c) da un funzionario del Servizio fitosanitario centrale, con funzioni di segretario. 2. Il Comitato ha compiti tecnici consultivi e propositivi per tutto quello che concerne l'applicazione del presente decreto, compresa l'elaborazione delle procedure necessarie al servizio fitosanitario nazionale e delle linee guida per i programmi di aggiornamento degli ispettori fitosanitari. 3. Ai componenti del Comitato non spetta alcun gettone di presenza o altro emolumento a qualsiasi titolo derivante dalla loro partecipazione al comitato ed ai relativi lavori».