Art. 4 
 
 
           Condizioni generali per la commercializzazione 
 
  1. Fatte salve le  norme  in  materia  fitosanitaria  di  cui  alla
direttiva 2000/29/CE, i materiali di moltiplicazione e le  piante  da
frutto possono essere commercializzati soltanto se: 
    a)  i  materiali  di  moltiplicazione  sono  stati  ufficialmente
certificati  come  «materiali  pre-base»,  «materiali  di   base»   o
«materiali certificati» o rispondono alle condizioni ed ai  requisiti
per essere qualificati come materiali CAC; 
    b) le piante da frutto sono state ufficialmente certificate  come
materiali certificati o rispondono alle condizioni  ed  ai  requisiti
per essere qualificate come materiali CAC. 
  2. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto  costituiti
da un organismo geneticamente modificato ai  sensi  dell'articolo  2,
punti 1 e 2, della direttiva 2001/18/CE, possono essere  immessi  sul
mercato  solo  se  l'organismo  geneticamente  modificato  e'   stato
autorizzato in conformita' di tale direttiva o del  regolamento  (CE)
n. 1829/2003. 
  3. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto  costituiti
da un organismo  geneticamente  modificato  devono  essere  detenuti,
prodotti e coltivati nel rispetto delle vigenti norme di  coesistenza
tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche. 
  4. Qualora i prodotti ottenuti da piante da frutto o  materiali  di
moltiplicazione siano destinati ad essere utilizzati in  qualita'  di
alimenti  o  in  alimenti  rientranti  nell'ambito  di   applicazione
dell'articolo 3 o in qualita' di mangime o in un  mangime  rientrante
nell'ambito di applicazione dell'articolo 15 del regolamento (CE)  n.
1829/2003, il materiale di moltiplicazione  e  le  piante  da  frutto
interessati sono immessi sul mercato solo se l'alimento o il  mangime
derivati da  tale  materiale  sono  stati  autorizzati  a  norma  del
suddetto regolamento. 
  5. In deroga al disposto di cui al comma 1 puo' essere  autorizzata
l'immissione sul mercato di quantitativi appropriati di materiali  di
moltiplicazione e di piante da frutto destinati a: 
    a) prove o a scopi scientifici; o; 
    b) lavori di selezione; oppure; o; 
    c) contribuire alla conservazione della diversita' genetica. 
  6. Le condizioni per le autorizzazioni di cui alle lettere a), b) e
c) del comma 5, sono adottate ai sensi dell'articolo 3  del  presente
decreto, sentita la Conferenza Stato-regioni. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per  la  direttiva  2000/29/CE  si  veda  nelle  note
          all'art. 1. 
              - Per la direttiva 2001/18/CE si veda nelle  note  alle
          premesse. 
              - Per il regolamento (CE) n. 1829/2003, si  veda  nelle
          note alle premesse.