Art. 4 Condizioni generali per la commercializzazione 1. Fatte salve le norme in materia fitosanitaria di cui alla direttiva 2000/29/CE, i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto possono essere commercializzati soltanto se: a) i materiali di moltiplicazione sono stati ufficialmente certificati come «materiali pre-base», «materiali di base» o «materiali certificati» o rispondono alle condizioni ed ai requisiti per essere qualificati come materiali CAC; b) le piante da frutto sono state ufficialmente certificate come materiali certificati o rispondono alle condizioni ed ai requisiti per essere qualificate come materiali CAC. 2. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto costituiti da un organismo geneticamente modificato ai sensi dell'articolo 2, punti 1 e 2, della direttiva 2001/18/CE, possono essere immessi sul mercato solo se l'organismo geneticamente modificato e' stato autorizzato in conformita' di tale direttiva o del regolamento (CE) n. 1829/2003. 3. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto costituiti da un organismo geneticamente modificato devono essere detenuti, prodotti e coltivati nel rispetto delle vigenti norme di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche. 4. Qualora i prodotti ottenuti da piante da frutto o materiali di moltiplicazione siano destinati ad essere utilizzati in qualita' di alimenti o in alimenti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 o in qualita' di mangime o in un mangime rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1829/2003, il materiale di moltiplicazione e le piante da frutto interessati sono immessi sul mercato solo se l'alimento o il mangime derivati da tale materiale sono stati autorizzati a norma del suddetto regolamento. 5. In deroga al disposto di cui al comma 1 puo' essere autorizzata l'immissione sul mercato di quantitativi appropriati di materiali di moltiplicazione e di piante da frutto destinati a: a) prove o a scopi scientifici; o; b) lavori di selezione; oppure; o; c) contribuire alla conservazione della diversita' genetica. 6. Le condizioni per le autorizzazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 5, sono adottate ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-regioni.
Note all'art. 4: - Per la direttiva 2000/29/CE si veda nelle note all'art. 1. - Per la direttiva 2001/18/CE si veda nelle note alle premesse. - Per il regolamento (CE) n. 1829/2003, si veda nelle note alle premesse.