Art. 5 Requisiti ed obblighi dei fornitori 1. I soggetti che producono o commercializzano materiali di moltiplicazione di piante da frutto o le piante da frutto destinate alla produzione di frutti, cosi' come definiti all'articolo 2, comma 1, del presente decreto, devono essere registrati ufficialmente in relazione alla propria attivita' dal servizio fitosanitario regionale competente per territorio, secondo le procedure previste dai titoli IV e V del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214. 2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a: a) informare immediatamente il servizio fitosanitario regionale competente per territorio della presenza di eventuali organismi nocivi elencati negli allegati della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000; b) informare tempestivamente il servizio fitosanitario regionale competente per territorio della presenza di un organismo nocivo menzionato nei requisiti specifici adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b), ad un livello superiore a quello consentito in tali requisiti specifici; c) individuare e tenere sotto controllo i punti critici dei propri processi di produzione che influenzano la qualita' dei materiali; d) tenere a disposizione le informazioni sul controllo di cui alla lettera c), in modo che possano essere esaminate, quando cio' sia richiesto, dall'organismo ufficiale responsabile; e) prelevare campioni per eventuali analisi di laboratorio; f) garantire che, durante la produzione, i lotti di materiali di moltiplicazione rimangano identificabili separatamente; g) dare attuazione a tutte le misure prescritte dall'organismo ufficiale responsabile; h) registrare e conservare per almeno tre anni le proprie vendite e gli acquisti quando vengono commercializzati materiali di moltiplicazione o piante da frutto; i) concedere il libero accesso a tutti i locali dell'azienda e degli stabilimenti ai soggetti incaricati delle verifiche. 3. Le modalita' di applicazione del comma 2, nonche' eventuali deroghe per i fornitori che vendono soltanto a consumatori finali non professionisti, sono adottate ai sensi dell'articolo 3, sentita la Conferenza Stato-regioni.
Note all'art. 5: - Il Titolo IV e V del citato decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recano, rispettivamente: «Autorizzazione e registrazione dei produttori» «Passaporto delle piante». - Per la direttiva 2000/29/CE si veda nelle note all'art. 1.