Art. 5 
 
 
                 Requisiti ed obblighi dei fornitori 
 
  1.  I  soggetti  che  producono  o  commercializzano  materiali  di
moltiplicazione di piante da frutto o le piante da  frutto  destinate
alla produzione di frutti, cosi' come definiti all'articolo 2,  comma
1, del presente decreto, devono essere  registrati  ufficialmente  in
relazione alla propria attivita' dal servizio fitosanitario regionale
competente per territorio, secondo le procedure previste  dai  titoli
IV e V del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214. 
  2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a: 
    a) informare immediatamente il servizio  fitosanitario  regionale
competente per  territorio  della  presenza  di  eventuali  organismi
nocivi  elencati  negli  allegati  della  direttiva  2000/29/CE   del
Consiglio, dell'8 maggio 2000; 
    b) informare tempestivamente il servizio fitosanitario  regionale
competente per territorio  della  presenza  di  un  organismo  nocivo
menzionato nei requisiti specifici adottati ai sensi dell'articolo 3,
comma 3, lettera b), ad un livello superiore a quello  consentito  in
tali requisiti specifici; 
    c) individuare e tenere  sotto  controllo  i  punti  critici  dei
propri  processi  di  produzione  che  influenzano  la  qualita'  dei
materiali; 
    d) tenere a disposizione le informazioni  sul  controllo  di  cui
alla lettera c), in modo che possano essere  esaminate,  quando  cio'
sia richiesto, dall'organismo ufficiale responsabile; 
    e) prelevare campioni per eventuali analisi di laboratorio; 
    f) garantire che, durante la produzione, i lotti di materiali  di
moltiplicazione rimangano identificabili separatamente; 
    g) dare attuazione a tutte le  misure  prescritte  dall'organismo
ufficiale responsabile; 
    h) registrare e conservare per almeno tre anni le proprie vendite
e  gli  acquisti  quando  vengono   commercializzati   materiali   di
moltiplicazione o piante da frutto; 
    i) concedere il libero accesso a tutti i  locali  dell'azienda  e
degli stabilimenti ai soggetti incaricati delle verifiche. 
  3. Le modalita' di applicazione  del  comma  2,  nonche'  eventuali
deroghe per i fornitori che vendono soltanto a consumatori finali non
professionisti, sono adottate ai sensi dell'articolo  3,  sentita  la
Conferenza Stato-regioni. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Il Titolo IV e V del citato  decreto  legislativo  19
          agosto 2005, n. 214, recano, rispettivamente: 
              «Autorizzazione e registrazione dei produttori» 
              «Passaporto delle piante». 
              - Per  la  direttiva  2000/29/CE  si  veda  nelle  note
          all'art. 1.