Art. 6 
 
 
                   Identificazione della varieta' 
 
  1. I materiali di  moltiplicazione  e  le  piante  da  frutto  sono
commercializzati con un riferimento alla varieta' cui appartengono, o
nel caso dei portainnesto, qualora non vi  sia  identita'  varietale,
con riferimento alla specie o all'ibrido interspecifico in questione. 
  2. Le varieta' cui viene fatto riferimento ai  sensi  del  comma  1
devono essere: 
    a)  giuridicamente  protette  da  una  privativa  per   ritrovati
vegetali conformemente alle disposizioni sulla  protezione  di  nuove
varieta' vegetali; o; 
    b) registrate ufficialmente ai sensi del  comma  5  del  presente
articolo; o; 
    c) comunemente note; una varieta' e' considerata comunemente nota
se: 
      1) e' stata registrata ufficialmente in uno Stato membro; o; 
      2) e' oggetto di domanda  di  registrazione  ufficiale  in  uno
Stato membro o di domanda di privativa di cui alla lettera a); o; 
      3) e' stata commercializzata prima del 30  settembre  2012  sul
territorio dello Stato membro interessato o di un altro Stato membro,
purche'   abbia   una    descrizione    ufficialmente    riconosciuta
dall'autorita' unica a livello nazionale di cui all'articolo 3. 
  3. L'indicazione di cui al comma 1 puo', altresi', applicarsi a una
varieta' priva di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini
commerciali, purche' la varieta' abbia una descrizione  ufficialmente
riconosciuta e i materiali di moltiplicazione e le piante  da  frutto
siano commercializzati come materiale CAC sul territorio dello  Stato
membro interessato e siano identificati con un riferimento  a  questa
disposizione sull'etichetta, o su un documento, o su entrambi. 
  4. Ogni varieta' deve avere la stessa denominazione  in  tutti  gli
Stati membri secondo le modalita' di applicazione adottate  ai  sensi
dell'articolo  3   oppure   conformemente   alle   linee   direttrici
internazionali accettate. 
  5. Le varieta'  possono  essere  registrate  ufficialmente  qualora
siano state  giudicate  rispondenti  a  talune  condizioni  approvate
ufficialmente ai sensi dell'articolo  3  e  abbiano  una  descrizione
ufficiale. Esse possono, altresi', essere registrate ufficialmente se
il loro  materiale  e'  stato  gia'  commercializzato  prima  del  30
settembre 2012 sul territorio dello Stato membro interessato, purche'
abbiano una descrizione ufficialmente riconosciuta. 
  6. Una varieta' geneticamente  modificata  puo'  essere  registrata
ufficialmente solo se l'organismo geneticamente modificato da cui  e'
costituita e' stato autorizzato ai sensi della direttiva 2001/18/CE o
del regolamento (CE) n. 1829/2003. 
  7. Qualora i prodotti ottenuti da piante da frutto o  materiali  di
moltiplicazione siano destinati ad essere utilizzati in  qualita'  di
alimenti  o  in  alimenti  rientranti  nell'ambito  di   applicazione
dell'articolo 3 o in qualita' di mangime o in un  mangime  rientrante
nell'ambito di applicazione dell'articolo 15 del regolamento (CE)  n.
1829/2003, la varieta' interessata e' registrata  ufficialmente  solo
se l'alimento o il mangime ottenuto  da  questi  materiali  e'  stato
autorizzato a norma del suddetto regolamento. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per la direttiva 2001/18/CE si veda nelle  note  alle
          premesse. 
              - Per il regolamento CE n. 1828/2003 si veda nelle note
          alle premesse.