Art. 7 
 
 
                         Registro nazionale 
 
  1. E'  istituito  presso  il  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali il registro  nazionale  delle  varieta'  delle
piante da frutto ammesse alla commercializzazione. 
  2. Le caratteristiche del  registro,  le  modalita'  di  iscrizione
delle varieta', i dati da iscrivere nel registro e le loro  modalita'
di conservazione saranno adottate ai sensi dell'articolo 3.