Art. 7 Registro nazionale 1. E' istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il registro nazionale delle varieta' delle piante da frutto ammesse alla commercializzazione. 2. Le caratteristiche del registro, le modalita' di iscrizione delle varieta', i dati da iscrivere nel registro e le loro modalita' di conservazione saranno adottate ai sensi dell'articolo 3.