Art. 8 Etichettatura ed identificazione dei materiali e delle piante OGM 1. Nel caso di materiali di moltiplicazione o di una pianta da frutto di una varieta' che e' stata geneticamente modificata, qualunque etichetta e documento, ufficiale o di altro tipo, apposto sui materiali o che accompagna gli stessi a norma del presente decreto deve indicare chiaramente che la varieta' e' stata geneticamente modificata e deve specificare gli organismi geneticamente modificati.