Art. 8 
 
 
           Etichettatura ed identificazione dei materiali 
                         e delle piante OGM 
 
  1. Nel caso di materiali di moltiplicazione  o  di  una  pianta  da
frutto  di  una  varieta'  che  e'  stata  geneticamente  modificata,
qualunque etichetta e documento, ufficiale o di altro  tipo,  apposto
sui materiali o che  accompagna  gli  stessi  a  norma  del  presente
decreto  deve  indicare  chiaramente  che  la   varieta'   e'   stata
geneticamente   modificata   e   deve   specificare   gli   organismi
geneticamente modificati.